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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell’art. 1 della legge n. 131/2003 (“La Loggia”), che delegavano il Governo a individuare, con forza di legge, i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 4, che si limitava a una delega di “mera ricognizione” dei principi.
Di cosa si tratta
La legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta “La Loggia”) era stata emanata per adeguare l’ordinamento della Repubblica alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. Il suo art. 1 delegava il Governo a individuare i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), dotandoli di forza di legge. Tre enti autonomi (Provincia di Bolzano, Regione Sardegna, Regione Valle d’Aosta) avevano impugnato queste disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma della Sardegna e la Regione autonoma Valle d’Aosta avevano impugnato l’art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge n. 131/2003, in riferimento al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 76 della Costituzione, nonché dell’art. 11 della legge cost. n. 3/2001.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6, perché attribuivano al Governo, in sede di delega, il potere di individuare, con forza di legge, le disposizioni incidenti su materie di competenza concorrente: ciò violava la riserva parlamentare e la logica dell’art. 11, comma 2, della legge cost. n. 3/2001. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 4, che delegava una semplice “mera ricognizione” dei principi fondamentali già esistenti, non innovativa dell’ordinamento.
Il principio
La delega al Governo per l’individuazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente è costituzionalmente illegittima quando supera la soglia della “mera ricognizione” per assumere carattere innovativo, violando la riserva di legge parlamentare e l’autonomia delle Regioni e delle Province autonome.
Domande e risposte
Cosa sono i “principi fondamentali” nelle materie concorrenti?
Nelle materie di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (le cosiddette materie concorrenti), lo Stato stabilisce i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel rispetto di questi. I principi fondamentali delimitano lo spazio legislativo regionale: la loro determinazione è quindi cruciale per il riparto di competenze.
Perché la delega ai commi 5 e 6 era incostituzionale?
Perché andava oltre la mera ricognizione dei principi esistenti, consentendo al Governo di individuarli con forza di legge in modo potenzialmente innovativo. Ciò violava la competenza del Parlamento a definire i principi fondamentali con legge formale, nonché il meccanismo di raccordo istituzionale previsto dall’art. 11 della legge cost. n. 3/2001 per le materie concorrenti.
Perché la questione sul comma 4 è risultata infondata?
Perché il comma 4 delegava una “mera ricognizione” dei principi fondamentali già impliciti nell’ordinamento, senza carattere innovativo. La ricognizione, per sua natura, non crea nuovi principi ma porta alla luce quelli esistenti, e non altera quindi il riparto di competenze costituzionalmente stabilito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con particolare riguardo alle materie concorrenti del terzo comma
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo, parametro della questione relativa ai commi 5 e 6
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