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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 (poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001) in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nei concorsi interni della pubblica amministrazione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 29/1993 (riformato e poi trasfuso nel d.lgs. n. 165/2001) prevede che le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spettino in via generale al giudice ordinario, con eccezione per le controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione (devolute al giudice amministrativo). Il Tribunale di Modica dubitava della ragionevolezza di tale sistema, laddove discrimina tra concorsi interni (giudice ordinario) ed esterni (giudice amministrativo).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Modica aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario per i concorsi interni e quella del giudice amministrativo per i concorsi esterni, creando una disparità di tutela.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva chiarito se il giudizio a quo (vertente sull’esclusione di un dipendente da un concorso interno) rientrasse effettivamente nell’ambito applicativo della norma censurata, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente.
Il principio
La questione di costituzionalità è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non motiva adeguatamente sulla rilevanza, ossia non spiega in modo non implausibile perché l’esito del giudizio a quo dipenda dalla norma impugnata né chiarisce il quadro interpretativo entro cui la norma opera nel caso concreto.
Domande e risposte
Qual era la situazione concreta da cui è nata la questione?
Un dipendente del Comune di Modica, Sergio Di Gregorio, aveva impugnato in sede civile la propria esclusione da un concorso interno per quattro posti di istruttore direttivo amministrativo. Il Tribunale di Modica aveva dubitato di avere giurisdizione e aveva sollevato la questione di costituzionalità.
Qual è il regime di giurisdizione sui concorsi nella pubblica amministrazione?
In base all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione spettano al giudice amministrativo. La giurisprudenza prevalente esclude da questa regola i concorsi interni (volti a promuovere dipendenti già in servizio), che restano al giudice ordinario.
Perché il rimettente riteneva irragionevole la distinzione?
Perché riteneva che anche il concorso interno costituisse una vera procedura concorsuale, soggetta alle regole dell’art. 97 Cost. sull’accesso ai pubblici uffici, e che quindi fosse incongruo escluderla dalla giurisdizione del giudice amministrativo, competente per le controversie sull’incardinamento del rapporto di lavoro pubblico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra concorrenti interni ed esterni
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e accesso ai pubblici uffici tramite concorso
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