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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 (poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001) in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nei concorsi interni della pubblica amministrazione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 29/1993 (riformato e poi trasfuso nel d.lgs. n. 165/2001) prevede che le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spettino in via generale al giudice ordinario, con eccezione per le controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione (devolute al giudice amministrativo). Il Tribunale di Modica dubitava della ragionevolezza di tale sistema, laddove discrimina tra concorsi interni (giudice ordinario) ed esterni (giudice amministrativo).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Modica aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario per i concorsi interni e quella del giudice amministrativo per i concorsi esterni, creando una disparità di tutela.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva chiarito se il giudizio a quo (vertente sull’esclusione di un dipendente da un concorso interno) rientrasse effettivamente nell’ambito applicativo della norma censurata, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente.

Il principio

La questione di costituzionalità è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non motiva adeguatamente sulla rilevanza, ossia non spiega in modo non implausibile perché l’esito del giudizio a quo dipenda dalla norma impugnata né chiarisce il quadro interpretativo entro cui la norma opera nel caso concreto.

Domande e risposte

Qual era la situazione concreta da cui è nata la questione?

Un dipendente del Comune di Modica, Sergio Di Gregorio, aveva impugnato in sede civile la propria esclusione da un concorso interno per quattro posti di istruttore direttivo amministrativo. Il Tribunale di Modica aveva dubitato di avere giurisdizione e aveva sollevato la questione di costituzionalità.

Qual è il regime di giurisdizione sui concorsi nella pubblica amministrazione?

In base all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione spettano al giudice amministrativo. La giurisprudenza prevalente esclude da questa regola i concorsi interni (volti a promuovere dipendenti già in servizio), che restano al giudice ordinario.

Perché il rimettente riteneva irragionevole la distinzione?

Perché riteneva che anche il concorso interno costituisse una vera procedura concorsuale, soggetta alle regole dell’art. 97 Cost. sull’accesso ai pubblici uffici, e che quindi fosse incongruo escluderla dalla giurisdizione del giudice amministrativo, competente per le controversie sull’incardinamento del rapporto di lavoro pubblico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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