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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80/1998 nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione amministrativa alle controversie sui diritti patrimoniali consequenziali.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 80/1998 (cosiddetta “riforma Bassanini” della pubblica amministrazione) aveva istituito, agli artt. 33 e 34, una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in vaste aree dei servizi pubblici, dell’edilizia e dell’urbanistica. Numerosi tribunali avevano dubitato della legittimità costituzionale di tale scelta, in quanto la giurisdizione esclusiva copriva anche controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, tradizionalmente rimesse al giudice ordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Plurimi giudici ordinari e la stessa Corte di cassazione avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 25 e 103 della Costituzione. La questione riguardava l’attribuzione al giudice amministrativo di controversie su diritti patrimoniali in materia edilizia e urbanistica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica in senso ampio. La giurisdizione esclusiva è costituzionalmente legittima solo se circoscritta a materie connotate da intreccio tra interessi legittimi e diritti soggettivi, non come attribuzione generale per materie identificate per blocchi, applicando i principi già affermati dalla sentenza n. 204/2004.
Il principio
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è costituzionalmente ammissibile solo nelle materie in cui si realizza un intrico inscindibile tra posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi; non è invece legittima l’attribuzione al giudice amministrativo di controversie aventi ad oggetto esclusivamente diritti soggettivi, anche in relazione a materie di pubblico interesse.
Domande e risposte
Cosa è la “giurisdizione esclusiva” del giudice amministrativo?
La giurisdizione esclusiva è un istituto per cui, in determinate materie, il giudice amministrativo conosce sia degli interessi legittimi sia dei diritti soggettivi, sottraendo al giudice ordinario la cognizione di questi ultimi. Essa deroga al normale criterio di riparto che attribuisce al giudice ordinario la tutela dei diritti soggettivi.
Perché l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 era incostituzionale?
Perché attribuiva al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva sull’intera materia edilizia e urbanistica come “blocco di materie”, senza distinguere tra situazioni in cui il privato fosse titolare di un diritto soggettivo (tutela ordinaria) o di un interesse legittimo (tutela amministrativa). Ciò si poneva in contrasto con l’art. 103 Cost.
Questa sentenza è in linea con la n. 204/2004?
Sì: la sentenza n. 281/2004 applica i medesimi principi enunciati dalla sentenza n. 204/2004, con la quale la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 in materia di servizi pubblici, per le stesse ragioni di contrasto con l’art. 103 Cost.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione e accesso agli uffici pubblici
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza nella tutela giurisdizionale
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