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Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla prevenzione delle molestie morali e psico-fisiche nei luoghi di lavoro (l.r. n. 7/2005), per analoghi motivi alla n. 238/2006 (Umbria). La Corte ha dichiarato la questione non fondata.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione a statuto speciale, aveva approvato una legge per l’informazione, la prevenzione e la tutela dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche. Il Governo contestava la vaghezza della definizione di mobbing, la previsione di punti di ascolto gestiti da associazioni, e l’applicabilità della legge ai rapporti di lavoro pubblico statale presenti sul territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato 14 giugno 2005, r.ric. n. 67/2005) avverso la l.r. Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7, in riferimento agli artt. 4 e 5 della l.cost. n. 1/1963 (Statuto FVG), all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all’art. 118, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, richiamando le medesime ragioni della sentenza n. 238/2006 (legge Umbria). Le Regioni — comprese quelle a statuto speciale — possono intervenire con misure promozionali per prevenire le molestie sul lavoro, senza per questo invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile o di organizzazione della P.A.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale possono adottare leggi promozionali anti-mobbing, nei limiti della competenza regionale in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, senza invadere la competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile.
Domande e risposte
Il Friuli-Venezia Giulia, come Regione speciale, ha competenze più ampie?
Sì, lo Statuto speciale riconosce al Friuli competenze legislative primarie in alcune materie; ma in materia di ‘ordinamento civile’ e ‘ordinamento della P.A. statale’, la competenza è comunque dello Stato.
I punti di ascolto gestiti da associazioni sono legittimi?
La Corte non li ha ritenuti illegittimi nell’ambito di una legge promozionale; il problema sorgerebbe se svolgessero funzioni proprie dell’autorità statale.
Questa sentenza è identica alla n. 238/2006?
Sostanzialmente sì: la Corte ha applicato lo stesso ragionamento. La differenza è che qui vi è anche il parametro dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di lavoro e ordinamento civile
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà
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