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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima la legge regionale del Veneto n. 8/2005 nella parte in cui prevedeva che per installare antenne di telefonia mobile fossero necessari sia l’autorizzazione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 87 d.lgs. 259/2003) sia il permesso di costruire urbanistico. Il doppio titolo viola i principi fondamentali di semplificazione e celerità della materia.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva imposto agli operatori di telefonia mobile di ottenere, oltre all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni per la verifica della compatibilità igienico-sanitaria, anche il permesso di costruire per la conformità urbanistica. Il Governo aveva impugnato la norma regionale sostenendo che il doppio procedimento violasse i principi fondamentali statali in materia di comunicazione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8. Parametro: art. 117, comma 3, Cost. (competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione; principi fondamentali di semplificazione e celerità). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La questione è fondata. Il procedimento unificato previsto dall’art. 87 del d.lgs. 259/2003 è esso stesso un principio fondamentale della materia. La legge regionale che aggiunge un secondo procedimento autonomo per il rilascio del permesso di costruire compromette le esigenze di tempestività e semplificazione, pur non privando gli enti locali del potere di verificare la compatibilità urbanistica (che si esercita all’interno del procedimento unificato).

Il principio

Le Regioni non possono istituire un secondo iter autorizzatorio autonomo per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, aggiuntivo rispetto al procedimento unificato statale, anche se lo scopo dichiarato è la verifica della conformità urbanistica: questo controllo si esercita già all’interno del procedimento unico nazionale.

Domande e risposte

Un Comune può negare l’installazione di un’antenna 5G per ragioni urbanistiche?

Sì, ma deve farlo nell’ambito del procedimento unico dell’art. 87 del Codice delle comunicazioni: non può richiedere un separato permesso di costruire urbanistico, che allungherebbe i tempi oltre i limiti fissati dalla normativa statale.

Le Regioni non hanno alcuna competenza in materia di antenne?

Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di ordinamento della comunicazione e governo del territorio, ma devono rispettare i principi fondamentali statali di semplificazione: possono dettare norme di dettaglio ma non derogare al procedimento unificato.

Questa sentenza vale anche per le antenne di altre Regioni che avevano norme analoghe?

Sì. La Corte richiama la sentenza n. 129/2006 con cui aveva già dichiarato illegittime norme regionali di contenuto analogo: il principio è generale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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