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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Governo sulla legge finanziaria della Regione Sardegna n. 7/2002 (artt. 12 e 31, comma 4): il ricorso governativo è privo di sufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza delle censure.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2002 equiparava agli istituti di credito alcuni intermediari finanziari ai fini della gestione delle misure agevolative regionali, e prevedeva un contributo in conto interessi per operazioni di microcredito. Il Governo aveva impugnato queste disposizioni ritenendole invasive della competenza statale in materia bancaria e creditizia.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 12 e 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7. Parametri: artt. 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso del 1° luglio 2002.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibili entrambe le questioni perché il ricorso governativo non illustra adeguatamente le ragioni per cui le norme regionali violerebbero la Costituzione: le censure sono troppo generiche e non consentono alla Corte di valutare la fondatezza delle doglianze.

Il principio

Il ricorso in via principale del Governo avverso una legge regionale deve contenere una motivazione specifica sulle censure di incostituzionalità: non è sufficiente indicare i parametri costituzionali violati senza illustrare le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e tali parametri.

Domande e risposte

Le regioni possono disciplinare l’accesso al credito agevolato regionale?

Le regioni possono prevedere misure agevolative regionali, ma devono rispettare i principi statali in materia bancaria e creditizia, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato (T.U. bancario, d.lgs. 385/1993).

Cosa si intende per «intermediari finanziari» equiparati agli istituti di credito?

Sono soggetti iscritti in appositi elenchi della Banca d’Italia (artt. 106 e 107 del T.U. bancario) che svolgono attività finanziaria non bancaria. La loro equiparazione agli istituti di credito ai fini delle agevolazioni regionali era la norma oggetto di censura.

Come deve essere motivato un ricorso governativo in via principale?

Il ricorso deve indicare le norme impugnate, i parametri costituzionali e le ragioni specifiche per cui si ritiene che ci sia contrasto: la sola indicazione degli articoli della Costituzione non basta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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