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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili le questioni del Governo sulla legge regionale FVG n. 13/2002 che reintroduceva un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali: il ricorso è privo di sufficiente motivazione sulle censure.

Di cosa si tratta

Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, l’art. 130 Cost. — che prevedeva il controllo regionale sugli atti degli enti locali — è stato abrogato. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge n. 13/2002, aveva tuttavia reintrodotto un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali (eventuale, su richiesta degli organi deliberanti o di una quota di consiglieri). Il Governo aveva impugnato tale disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 3, comma 3, e 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13. Parametri: artt. 114 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso del 22 luglio 2002.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibili le questioni perché il ricorso governativo non contiene una motivazione adeguata sulle ragioni del preteso contrasto con la Costituzione, analogamente a quanto rilevato in relazione alla legge finanziaria della Sardegna (sent. n. 202/2005).

Il principio

L’inammissibilità per difetto di motivazione del ricorso governativo ha la stessa portata del difetto di motivazione nelle questioni incidentali: la Corte non può esaminare nel merito una questione quando non sono esposte le ragioni del contrasto con i parametri invocati.

Domande e risposte

Le regioni possono ancora controllare gli atti degli enti locali dopo la riforma del 2001?

Con l’abrogazione dell’art. 130 Cost. nel 2001, il controllo regionale preventivo sugli atti degli enti locali è venuto meno a livello nazionale. Le regioni a statuto speciale possono avere discipline particolari in base ai loro statuti.

Cosa prevedeva la norma del FVG contestata?

Prevedeva che gli organi collegiali degli enti locali o una quota di consiglieri potessero richiedere un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi, una forma di verifica che la riforma costituzionale del 2001 aveva eliminato a livello generale.

Perché la questione non è stata decisa nel merito?

Perché il ricorso governativo era generico: indicava i parametri costituzionali ma non spiegava in modo sufficiente le ragioni per cui la norma regionale li violasse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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