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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano sull’art. 1 del d.l. n. 195/2002 (sanatoria dei lavoratori extracomunitari irregolari): le funzioni attribuite alle Prefetture non ledono le competenze provinciali in materia di lavoro.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 195/2002 ha consentito alle imprese di denunciare i rapporti di lavoro con extracomunitari irregolari alle Prefetture, affidando a queste ultime il coordinamento della procedura di regolarizzazione. La Provincia autonoma di Bolzano, che ha competenze legislative proprie in materia di lavoro in base allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ha impugnato la norma ritenendola invasiva delle proprie prerogative.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1, commi 1, 4 e 5, del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Parametri: competenze provinciali ex statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) e art. 117 Cost. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano, ricorso in via principale del 19 dicembre 2002.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La materia dell’immigrazione è di esclusiva competenza statale (art. 117, comma 2, lett. b, Cost.), e le competenze provinciali in materia di lavoro non comprendono la disciplina dell’ingresso e della regolarizzazione degli stranieri. La sanatoria non invade le prerogative della Provincia ma agisce su un piano normativo di pertinenza esclusivamente statale.

Il principio

La competenza delle Province autonome in materia di lavoro non si estende alla disciplina del soggiorno e della regolarizzazione dei lavoratori stranieri, che rimane di esclusiva pertinenza statale in quanto riconducibile alla materia «immigrazione» di cui all’art. 117, comma 2, lett. b, della Costituzione.

Domande e risposte

Le Province autonome possono legiferare in materia di immigrazione?

No. L’immigrazione è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche per le Province autonome, che pur godono di ampi poteri in base agli statuti speciali.

Cosa sono le competenze «concorrenti» della Provincia di Bolzano in materia di lavoro?

Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia competenze in materia di collocamento, apprendistato e commissioni di controllo sul collocamento. Queste riguardano il mercato del lavoro locale ma non la regolarizzazione degli stranieri irregolari.

Come funzionava la procedura di regolarizzazione del 2002?

Le imprese denunciavano il rapporto di lavoro irregolare alla Prefettura entro una scadenza; la Prefettura verificava l’ammissibilità e la Questura accertava l’assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Poi si procedeva alla firma del contratto di soggiorno.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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