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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, in materia di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi previdenziali.
Di cosa si tratta
La controversia nasceva da un verbale ispettivo dell’INPS che, a un’impresa agricola, contestava un fabbisogno di occupazione superiore alle giornate denunciate, con conseguente richiesta di contributi aggiuntivi per gli anni 2007-2011.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, come modificato nel 1996, sul meccanismo di accertamento dei lavoratori agricoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione.
Il principio
Il sistema di accertamento dei lavoratori agricoli e dei relativi contributi previdenziali, nella formulazione censurata, non contrasta con i principi di uguaglianza, di tutela previdenziale e con i limiti della delega legislativa.
Domande e risposte
La norma sui contributi agricoli è stata dichiarata incostituzionale?
No: la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro e previdenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 38 della Costituzione — Tutela previdenziale e assistenziale del lavoratore
- Art. 76 della Costituzione — Limiti della delega legislativa
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