Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 131-bis del codice penale, nella parte in cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica ai reati di competenza del giudice di pace.
Di cosa si tratta
L’art. 131-bis cod. pen. prevede la non punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità. Il caso nasceva da un processo per lesioni colpose lievi davanti al giudice di pace, dove l’imputato chiedeva l’applicazione di tale istituto, escluso per i reati di competenza di quel giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Catania aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen. nella misura in cui non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice di pace, lamentando un’ingiustificata disparità di trattamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Catania.
Il principio
La diversità di disciplina della tenuità del fatto tra processo ordinario e procedimento davanti al giudice di pace non viola il principio di uguaglianza, trattandosi di sistemi processuali e sanzionatori con caratteristiche proprie.
Domande e risposte
L’art. 131-bis cod. pen. si applica ai reati del giudice di pace?
No: la Corte ha confermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera per i reati di competenza del giudice di pace, ritenendo non fondata la censura.
Quale parametro era stato invocato?
L’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento.
Da quale processo nasceva la questione?
Da un giudizio per lesioni colpose lievi davanti al giudice di pace di Catania.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro della questione, principio di uguaglianza e ragionevolezza
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