Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale, decidendo su più disposizioni della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018 in materia di ambiente ed energia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, mentre ha dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni sollevate dal Governo.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato cinque disposizioni di una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia su ambiente, energia, infrastrutture e contabilità. Tra i temi toccati, la possibilità per la Regione di ridurre temporaneamente il deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua in caso di deficit idrico e altre misure di gestione delle acque e del territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Governo aveva censurato varie norme regionali in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 1, lettere p) e w), e sull’art. 16, comma 1, e non fondata la questione sull’art. 4, comma 1, lettera w), sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.
Il principio
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato: le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono adottare discipline che invadano tale ambito, salvo nei limiti consentiti dai principi statali.
Domande e risposte
Quale norma regionale è stata dichiarata incostituzionale?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018.
Tutte le questioni del Governo sono state accolte?
No. Diverse questioni sono state dichiarate inammissibili e una è stata dichiarata non fondata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Chi aveva sollevato la questione?
Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso contro la legge regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Regioni, con la tutela dell’ambiente riservata allo Stato
- Art. 118 della Costituzione — Principi sull’esercizio delle funzioni amministrative
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro di una delle questioni
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