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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Emilia-Romagna che subordinava l’esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico all’iscrizione in determinati registri, anziché alla semplice individuazione dei requisiti.
Di cosa si tratta
La legge regionale Emilia-Romagna n. 15 del 2012 esentava dal bollo i veicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni classificati di interesse storico o collezionistico, ma a condizione che fossero iscritti in registri come ASI o FMI. Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento contestando questa condizione.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva sollevato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012 nella parte in cui subordina l’esenzione fiscale dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000, all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del codice della strada, anziché alla mera individuazione dei requisiti tramite determinazione dell’ASI o del FMI.
Il principio
La Regione non può restringere l’esenzione fiscale dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico imponendo l’iscrizione in specifici registri, perché per questa categoria la legge statale richiede solo l’individuazione dei requisiti, non l’iscrizione.
Domande e risposte
Cosa cambia per il bollo delle auto storiche?
Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l’esenzione non può essere subordinata all’iscrizione in registri come ASI o FMI, ma basta l’individuazione dei requisiti.
Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?
L’art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, nella parte indicata.
Chi aveva sollevato la questione?
La Commissione tributaria provinciale di Bologna.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze in materia tributaria tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni
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