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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondata (e in parte inammissibile) la questione sull’art. 8 della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2018 in materia di sanzioni sulla pesca nelle acque interne: la norma regionale non viola la riserva di legge in materia penale perché prevede sanzioni amministrative, non penali.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato una norma abruzzese che disciplina le sanzioni per le violazioni in materia di pesca nelle acque interne. Il dubbio riguardava il confine tra ciò che le Regioni possono fare in materia di illeciti amministrativi e ciò che invece è riservato allo Stato perché attiene alla materia penale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11 (modifiche alla legge reg. n. 28 del 2017 sulla gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne), in riferimento all’art. 1 della legge n. 689 del 1981 e all’art. 25, secondo comma, della Costituzione (riserva di legge in materia penale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione promossa in riferimento all’art. 1 della legge n. 689 del 1981 e non fondata quella riferita all’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Il principio

La riserva di legge statale in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) non è violata dalla previsione regionale di sanzioni amministrative per gli illeciti in materia di pesca nelle acque interne, ambito che rientra nella competenza regionale.

Domande e risposte

L’Abruzzo poteva prevedere queste sanzioni?

Sì. La Corte ha ritenuto che la disciplina sanzionatoria regionale, di natura amministrativa, rientri nelle competenze della Regione e non invada la riserva di legge penale dello Stato.

Perché una parte della questione è stata dichiarata inammissibile?

La censura riferita all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, parametro interposto, è stata ritenuta inammissibile dalla Corte.

La norma resta in vigore?

Sì. Avendo respinto le censure, la Corte non ha annullato l’art. 8 della legge regionale, che resta efficace.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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