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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 227 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (istituzione IRAP). La questione è stata definita con esito: manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Commissione tributaria provinciale di Bologna nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (istituzione IRAP).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (istituzione IRAP). Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 23, art. 24 e altri. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Bologna.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza indicata in epigraf

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché non soddisfaceva i presupposti processuali richiesti (ad esempio: difetto di rilevanza, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione).

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 23, art. 24 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Commissione tributaria provinciale di Bologna. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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