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Con ordinanza n. 228 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — trattenimento straniero irregolare. La questione è stata definita con esito: manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Gorizia nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — trattenimento straniero irregolare.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — trattenimento straniero irregolare. Parametri costituzionali invocati: art. 2, art. 3, art. 10 e altri. Giudice rimettente: Tribunale di Gorizia.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Gorizia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, P

Il principio

La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

La questione è stata dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha ritenuto con evidenza che la norma impugnata non violasse i parametri costituzionali evocati.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 2, art. 3, art. 10 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Tribunale di Gorizia. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

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