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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 226 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — pena minima per reingresso dello straniero espulso. La questione è stata definita con esito: restituzione atti.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Gorizia e Tribunale di Trieste nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — pena minima per reingresso dello straniero espulso.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — pena minima per reingresso dello straniero espulso. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 27. Giudice rimettente: Tribunale di Gorizia e Tribunale di Trieste.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Gorizia e Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

Il principio

Il processo costituzionale si è concluso senza una pronuncia nel merito: restituzione atti.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione, tenendo conto di sopravvenienze normative o fattuali.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 27 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Tribunale di Gorizia e Tribunale di Trieste. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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