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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi, sollevata questione di legittimità sull’art. 235, comma 1, n. 3, c.c. — che impone di provare l’adulterio come condizione per accedere alle prove genetiche nel giudizio di disconoscimento di paternità. Nel frattempo, la sentenza n. 266/2006 della stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale quella norma, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza.
Di cosa si tratta
In un giudizio di disconoscimento di paternità promosso dal curatore speciale di una minore, il Tribunale di Brindisi aveva sollevato questione sulla norma che subordinava l’ammissibilità delle prove genetiche (test del DNA) alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie nel periodo del concepimento. Il giudice riteneva questo requisito irragionevole e lesivo del diritto di azione, soprattutto alla luce delle difficoltà pratiche di provare l’adulterio nella società contemporanea.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui dispone che l’indagine sull’adulterio della moglie ha carattere preliminare rispetto a quella sul rapporto procreativo, subordinando così l’accesso alle prove genetiche alla previa dimostrazione dell’adulterio.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente: dopo la proposizione della questione, la sentenza n. 266/2006 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 235, comma 1, n. 3, c.c. nella stessa parte contestata. La Corte restituisce gli atti perché il rimettente rivaluti la rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità: se la norma è già stata dichiarata illegittima, la questione potrebbe essere divenuta irrilevante o comunque già risolta.
Il principio
Quando, nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una pronuncia della stessa Corte che ha già dichiarato incostituzionale la norma oggetto della questione, gli atti vengono restituiti al giudice rimettente affinché valuti se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio a quo alla luce della nuova pronuncia. Il giudice deve rivalutare la propria posizione processuale.
Domande e risposte
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 266/2006?
La sentenza n. 266/2006 aveva dichiarato incostituzionale l’art. 235, primo comma, n. 3, c.c. nella parte in cui subordinava l’esame delle prove tecniche genetiche alla previa dimostrazione dell’adulterio. La Corte aveva ritenuto irragionevole tale requisito, perché l’adulterio è privo di rilevanza ai fini dell’accoglimento nel merito della domanda, e irragionevolmente ostacolava l’esercizio del diritto di azione per la tutela dello status e dell’identità biologica.
Come si svolge oggi il giudizio di disconoscimento di paternità?
A seguito della sentenza n. 266/2006, non è più necessario provare preliminarmente l’adulterio: le prove tecniche (DNA, esami ematologici) possono essere disposte direttamente. In sede di riforma del diritto di famiglia (d.lgs. 154/2013), il disconoscimento di paternità è stato ulteriormente riformato, con la completa eliminazione del requisito dell’adulterio come condizione di ammissibilità.
Cosa significa «restituzione degli atti al rimettente»?
La restituzione degli atti al giudice rimettente è una pronuncia processuale con cui la Corte non decide nel merito, ma rinvia il giudice a rivalutare la rilevanza della questione alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali. Il rimettente deve poi decidere se la questione sia ancora necessaria per risolvere la causa o se la risposta sia già stata fornita dalle pronunce successive.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, violato dall’irragionevole requisito dell’adulterio come condizione di accesso alle prove genetiche
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio, leso dall’ostacolo procedurale alla prova scientifica dello status di filiazione
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