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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione promosso dal GIP di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera sull’insindacabilità delle opinioni del deputato Carlo Taormina. Il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte era avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Milano era coinvolto in un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del deputato Carlo Taormina, in relazione ad affermazioni dallo stesso fatte a danno del tenente colonnello Luciano Garofano dei Carabinieri. La Camera dei deputati aveva deliberato che si trattava di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. Il GIP aveva promosso conflitto, dichiarato ammissibile con ord. n. 378/2006.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il GIP del Tribunale di Milano contestava la delibera della Camera dei deputati del 25 luglio 2005, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Taormina nei confronti del tenente colonnello Garofano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il giudizio improcedibile: il ricorso era stato notificato alla Camera il 23 novembre 2006, ma i relativi atti erano stati depositati presso la cancelleria della Corte solo il 21 dicembre 2006, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. Il termine è perentorio, secondo la costante giurisprudenza della Corte.
Il principio
Il termine di venti giorni per il deposito degli atti del conflitto di attribuzione, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità al soggetto resistente, è perentorio. Il mancato rispetto di tale termine determina l’improcedibilità del giudizio, indipendentemente da qualsiasi considerazione sul merito del conflitto.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
L’art. 68, comma 1, della Costituzione prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia — che copre anche dichiarazioni rese fuori dall’assemblea se connesse all’esercizio del mandato — consente al parlamentare di operare liberamente senza timore di procedimenti penali o civili per le proprie valutazioni politiche.
Come funziona il procedimento del conflitto di attribuzione?
Il conflitto si apre con un ricorso al quale la Corte risponde con un’ordinanza di ammissibilità prima facie. Questa ordinanza va notificata al soggetto resistente, e il ricorrente deve poi depositare gli atti presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione. Scaduto inutilmente questo termine, il giudizio è improcedibile.
Il merito del conflitto è stato poi esaminato?
No. L’improcedibilità per il vizio formale ha impedito l’esame nel merito. La delibera della Camera sull’insindacabilità di Taormina non è stata quindi sindacata dalla Corte in questo procedimento.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.