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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 186 del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica), sollevata dal GIP di Savona. Il rimettente dubitava dell’irragionevolezza della diversa competenza tra ebbrezza alcolica (Tribunale) e alterazione da stupefacenti (Giudice di pace), ma non aveva motivato perché avesse escluso un’interpretazione conforme già sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità.
Di cosa si tratta
Il d.l. 151/2003 aveva trasferito la competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 c.d.s.) dal Giudice di pace al Tribunale, con conseguente inaccessibilità di alcuni benefici processuali (oblazione, cause di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000). La competenza per la guida sotto effetto di stupefacenti (art. 187 c.d.s.) era invece rimasta al Giudice di pace. Il GIP di Savona riteneva irragionevole questa diversità di trattamento per reati sostanzialmente identici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 186 del d.lgs. 285/1992, nella parte in cui ha attribuito al Tribunale la cognizione del reato di guida in stato di ebbrezza, in precedenza di competenza del giudice di pace, creando un’irragionevole disparità rispetto al trattamento del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il rimettente non aveva fornito motivazione sulle ragioni per cui aveva scartato un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il richiamo all’art. 186, comma 2, c.d.s. contenuto nell’art. 187, comma 7, doveva intendersi riferito sia al trattamento sanzionatorio sia alla disciplina della competenza, così uniformando di fatto i due regimi. Il mancato confronto con questa interpretazione alternativa rendeva inammissibile la questione.
Il principio
Il giudice rimettente deve motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione, confrontandosi con gli orientamenti giurisprudenziali esistenti che propongono soluzioni interpretative alternative. La mancata confutazione di un’interpretazione già adottata da parte della giurisprudenza di legittimità e che potrebbe risolvere il problema rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Qual era la differenza pratica tra le due competenze?
Di fronte al Giudice di pace erano applicabili la causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000 (tenuezza del fatto, condotta riparatoria) e l’oblazione ex art. 162-bis c.p. (pagamento di una somma per estinguere il reato). Questi istituti non erano accessibili dinanzi al Tribunale, rendendo il processo più oneroso e potenzialmente più gravoso per l’imputato.
Come mai la competenza per l’ebbrezza alcolica è stata trasferita al Tribunale?
Il trasferimento era legato all’inasprimento del trattamento sanzionatorio deciso dal d.l. 151/2003: la maggiore gravità del reato (incremento delle pene) giustificava, nell’ottica del legislatore, la competenza di un giudice togato. La questione è se questo fosse coerente con il trattamento del reato di guida sotto stupefacenti, di analoga pericolosità sociale.
L’interpretazione conforme avanzata dalla giurisprudenza è vincolante per il giudice?
No, ma il giudice che non la segue deve spiegare perché. Se un orientamento giurisprudenziale consolidato risolve il problema costituzionale in via interpretativa, il giudice a quo deve motivare perché tale interpretazione non è praticabile nel caso specifico prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l’effetto di stupefacenti
- Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale e proporzionalità delle sanzioni penali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.