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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 18, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, norma di interpretazione autentica che estende il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative anche ai lavoratori ancora in servizio.

Di cosa si tratta

Una norma del 2011 ha «interpretato» una disposizione previdenziale del 1999, chiarendo che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già in pensione sia dai lavoratori ancora in servizio, incidendo su cause già in corso.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge n. 111 del 2011), in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Giudici rimettenti: il Tribunale ordinario di Alessandria e la Corte d’appello di Torino.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma di interpretazione autentica non violasse il legittimo affidamento, il diritto di difesa, le attribuzioni del potere giudiziario né il principio del giusto processo.

Il principio

Una legge di interpretazione autentica, ancorché incidente su giudizi in corso, è legittima quando si limita a precisare un significato già ascrivibile alla norma interpretata e non è irragionevole, senza ledere l’affidamento, il diritto di difesa e le funzioni giurisdizionali.

Domande e risposte

Che cos’è una legge di interpretazione autentica?

È una legge con cui il legislatore chiarisce in via vincolante il significato di una norma precedente, con effetti retroattivi perché opera sulla disposizione già in vigore.

Perché era sospettata di incostituzionalità?

Perché incideva su cause già pendenti contro l’INPS, con il rischio di influenzarne l’esito a scapito dell’affidamento dei cittadini e del giusto processo.

Cosa ha stabilito la Corte?

Che la norma era legittima: si limitava a precisare un significato già possibile della disposizione interpretata, senza irragionevolezza.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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