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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 53, comma 6, lett. a), della legge n. 449/1997 relativa all’integrazione salariale per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a., non ravvisando violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.
Di cosa si tratta
Dipendenti di Poste Italiane s.p.a. avevano contestato l’applicazione di un regime di integrazione salariale che ritenevano lesivo del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 53, comma 6, lett. a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: la norma impugnata non violava il principio di uguaglianza né il diritto a una giusta retribuzione, rientrando nella discrezionalità legislativa la determinazione dei trattamenti di integrazione salariale per specifiche categorie di lavoratori.
Il principio
La modulazione legislativa dei trattamenti di integrazione salariale per specifiche categorie di lavoratori (come i dipendenti di Poste Italiane) rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola gli artt. 3, 36 e 38 Cost., purché sia rispettato il nucleo essenziale dei diritti retributivi e previdenziali.
Domande e risposte
Cosa è l’integrazione salariale?
L’integrazione salariale (come la Cassa integrazione guadagni) è una prestazione previdenziale che integra o sostituisce la retribuzione del lavoratore nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Poste Italiane è un datore privato o pubblico?
Poste Italiane è una società per azioni a controllo pubblico (il MEF è l’azionista di maggioranza): il suo personale è soggetto alla disciplina del lavoro privato, pur con alcune specificità normative.
L’art. 36 Cost. garantisce un salario minimo?
L’art. 36 Cost. garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 36 della Costituzione — diritto a giusta retribuzione
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e assistenza sociale
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