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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le quattro questioni identiche sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno sull’art. 1-quater del d.l. n. 314/2004, che proroga i termini per la liquidazione ICI. Il giudice rimettente non aveva verificato se la norma fosse ancora applicabile dopo ulteriori proroghe legislative.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 314/2004 (convertito dalla legge n. 26/2005) aveva prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini per la notifica delle liquidazioni ICI per le annualità 2000-2003 scadute il 31 dicembre 2004. La Commissione tributaria di Ascoli Piceno, investita di ricorsi contro avvisi di liquidazione di un comune, dubitava che tale proroga fosse legittima alla luce dell’art. 77 Cost. (decreti-legge senza reali presupposti).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1-quater, d.l. 30 dicembre 2004, n. 314, conv. dalla legge 1 marzo 2005, n. 26. Parametro: art. 77 della Costituzione. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (quattro ordinanze del 6 novembre 2006, r.o. nn. 446-449/2007).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità: il giudice rimettente non aveva accertato se la norma impugnata fosse effettivamente quella da applicare nel giudizio, tenuto conto di successive disposizioni legislative che avevano ulteriormente prorogato i termini.
Il principio
Prima di sollevare la questione di legittimità, il giudice deve verificare con attenzione quale norma è concretamente applicabile al caso. Se successive proroghe hanno sostituito o integrato la disposizione originaria, la questione sulla norma precedente può risultare irrilevante.
Domande e risposte
Cos’è l’ICI e come funzionavano i termini di liquidazione?
L’Imposta Comunale sugli Immobili era un tributo locale sugli immobili. I comuni potevano notificare le liquidazioni entro termini stabiliti; il legislatore li ha più volte prorogati per evitare la decadenza.
Perché la reiterazione delle proroghe è rilevante per l’art. 77 Cost.?
L’art. 77 consente decreti-legge solo in caso di straordinaria necessità e urgenza; la reiterazione sistematica suggerisce che il presupposto sia artificioso, non urgente.
Le questioni erano identiche per tutte e quattro le ordinanze?
Sì: la Commissione aveva sollevato quattro questioni di contenuto identico in altrettanti giudizi pendenti, tanto che la Corte le ha trattate congiuntamente.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Decreti-legge e presupposti di necessità e urgenza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.