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La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da Veneto e Sicilia contro gli artt. 3 e 5 del decreto Bersani (d.l. n. 223/2006): le liberalizzazioni del commercio al dettaglio e la soppressione delle tariffe professionali minime rientrano nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che prevale sulle competenze regionali concorrenti.
Di cosa si tratta
Il cosiddetto «decreto Bersani» del 2006 sopprimeva i requisiti professionali per l’esercizio del commercio, eliminava le tariffe minime delle professioni regolamentate e liberalizzava gli orari di apertura degli esercizi commerciali. Le Regioni Veneto e Siciliana avevano impugnato queste norme davanti alla Consulta, ritenendo violate le proprie competenze legislative in materia di commercio e professioni.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 3 e 5, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. legge 4 agosto 2006, n. 248. Ricorrenti: Regione Veneto (due ricorsi, r.ric. nn. 96 e 103/2006); Regione Siciliana (r.ric. n. 104/2006). Parametri: artt. 117, terzo e quarto comma; 118 Cost.; statuto Siciliana artt. 14 lett. d) e 17 lett. b) e c).
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 5, comma 1 (promossa solo da Veneto in un ricorso), e dichiara non fondate le questioni sull’art. 3 e sull’art. 5, comma 2. Lo Stato ha competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e può dettare norme «trasversali» che incidono anche su materie di competenza concorrente.
Il principio
La tutela della concorrenza costituisce una materia di competenza legislativa esclusiva statale che, per sua natura, ha carattere «trasversale»: può incidere su settori di competenza concorrente o residuale regionale quando la misura è funzionale alla liberalizzazione del mercato e alla garanzia di condizioni uniformi sul territorio nazionale.
Domande e risposte
Cosa ha eliminato il decreto Bersani nel commercio al dettaglio?
Ha soppresso l’iscrizione obbligatoria a registri abilitanti, i requisiti professionali soggettivi non giustificati da motivi imperativi, le tariffe minime fisse e i vincoli sulla pubblicità dei prezzi.
Le Regioni non hanno alcuna competenza in materia di commercio?
Hanno competenza concorrente (artt. 117, terzo comma, Cost.), ma lo Stato può dettare principi fondamentali e, attraverso la tutela della concorrenza (competenza esclusiva), può imporre misure di liberalizzazione uniformi.
Questa sentenza ha aperto la strada ad altre liberalizzazioni?
Sì: la Corte ha chiarito che la «prevalenza» della competenza statale in materia di concorrenza consente al legislatore nazionale di intervenire anche in ambiti tipicamente regionali quando la misura è pro-competitiva.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative: tutela della concorrenza
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative
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