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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 89-bis del Codice antimafia, che consente all’informazione antimafia interdittiva di produrre anche gli effetti della comunicazione antimafia. La norma resta entro i limiti della delega e non è irragionevole.
Di cosa si tratta
Il Codice delle leggi antimafia distingue tra comunicazione antimafia e informazione antimafia. L’art. 89-bis disciplina il caso in cui, richiesta una comunicazione antimafia, emerga un tentativo di infiltrazione mafiosa: in tal caso viene adottata un’informazione interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione, precludendo rapporti e provvedimenti con la pubblica amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 89-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, inserito dal d.lgs. n. 153 del 2014, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 3 della Costituzione, su ordinanza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Nell’attività di riempimento della delega, il legislatore delegato può legittimamente estendere gli effetti dell’informazione antimafia fino a precludere gli atti elencati nell’art. 67 del Codice: tale effetto trova copertura nella legge delega. Non è inoltre manifestamente irragionevole che, di fronte a un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore reagisca inibendo sia i rapporti contrattuali sia quelli autorizzatori con la pubblica amministrazione, vista la particolare pericolosità di inquinamento dell’economia legale.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra comunicazione e informazione antimafia?
La comunicazione attesta l’assenza di cause di decadenza o divieto; l’informazione antimafia interdittiva interviene quando emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa e ha effetti più ampi e preclusivi.
La norma rispetta la legge delega?
Sì. Secondo la Corte rientra nella fisiologica attività di completamento della delega da parte del legislatore delegato e non viola gli artt. 76 e 77 Cost.
È ragionevole che l’informazione produca anche gli effetti della comunicazione?
Sì. Di fronte a un pericolo di infiltrazione mafiosa, non è manifestamente irragionevole inibire sia i contratti sia le autorizzazioni con la pubblica amministrazione.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — esercizio della delega legislativa: copertura del decreto delegato nella legge delega
- Art. 77 della Costituzione — limiti della decretazione delegata
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza della scelta del legislatore
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