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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sui trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La Corte non è entrata nel merito.
Di cosa si tratta
La controversia riguardava il calcolo della pensione dei lavoratori autonomi e il modo in cui si tiene conto dei diversi periodi di contribuzione. Il giudice del lavoro di Trento dubitava che la disciplina rispettasse il principio di uguaglianza, ma la Corte ha rilevato un ostacolo processuale all’esame nel merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, ha impugnato l’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e l’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi sul merito della disciplina pensionistica censurata.
Il principio
Quando la questione è affetta da vizi che ne impediscono l’esame, la Corte deve dichiararne l’inammissibilità: la disciplina sui trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi resta pertanto immutata.
Domande e risposte
Quali pensioni riguardava la questione?
Quelle dei lavoratori autonomi, disciplinate dalla legge n. 233 del 1990 e dalla riforma del 1995.
La Corte ha deciso nel merito?
No. Ha dichiarato inammissibile la questione, quindi non si è pronunciata sulla legittimità della norma.
Cosa significa per la disciplina pensionistica?
Resta in vigore, perché l’inammissibilità non comporta alcuna modifica della norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, unico parametro evocato dal giudice del lavoro rimettente.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.