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La Corte dichiara incostituzionale la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nella parte in cui prevedeva componenti di nomina ministeriale, perché lede l’indipendenza dell’organo che decide sui ricorsi disciplinari.
Di cosa si tratta
Le decisioni disciplinari degli Ordini delle professioni sanitarie possono essere impugnate davanti a una Commissione centrale, organo a carattere giurisdizionale. La legge del 1946 prevedeva che alcuni componenti di tale Commissione fossero di derivazione ministeriale, sollevando dubbi sulla loro indipendenza.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, relativo alla composizione dell’organo disciplinare delle professioni sanitarie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nelle parti relative alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale, estendendo poi la pronuncia in via consequenziale anche alle altre lettere della disposizione che richiamavano tale nomina. È così assicurata l’indipendenza dell’organo che giudica sui ricorsi disciplinari.
Il principio
L’organo che decide in via giurisdizionale sui ricorsi disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie deve essere indipendente: la presenza di componenti di nomina ministeriale ne compromette l’indipendenza e l’imparzialità, in contrasto con i principi costituzionali sul giudice.
Domande e risposte
Quale organo era coinvolto?
La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari degli Ordini.
Cosa è stato dichiarato incostituzionale?
La parte della disciplina che prevedeva componenti di derivazione ministeriale, perché incompatibile con l’indipendenza dell’organo giudicante.
Cos’è la declaratoria consequenziale?
È l’estensione dell’illegittimità, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, alle altre previsioni della norma collegate alla stessa nomina ministeriale.
Norme collegate
- Art. 108 della Costituzione — La norma garantisce l’indipendenza dei giudici speciali, parametro centrale per gli organi disciplinari delle professioni sanitarie.
- Art. 111 della Costituzione — Il giusto processo e l’imparzialità del giudice erano invocati a sostegno dell’indipendenza dell’organo.
- Art. 117 della Costituzione — Era richiamato anche il primo comma dell’art. 117 in relazione ai vincoli sovranazionali.
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