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La Corte dichiara non fondata la questione sull’esclusione automatica del responsabile civile (ad esempio l’assicuratore) dal giudizio abbreviato: la regola dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale resta una scelta non irragionevole, coerente con la celerità del rito.
Di cosa si tratta
Nel processo penale, il responsabile civile (chi deve risarcire il danno, come l’assicurazione) viene escluso automaticamente quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato. In un processo per omicidio stradale, l’imputato voleva citare la propria assicurazione anche nell’abbreviato e ha eccepito l’incostituzionalità di quella esclusione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, che impone l’esclusione del responsabile civile quando è disposto il giudizio abbreviato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’esclusione del responsabile civile risponde all’esigenza di non gravare il rito abbreviato, caratterizzato dalla massima celerità, e tale ratio non è venuta meno con le riforme del 1999. La parte civile non subisce pregiudizio, potendo agire in sede civile; la rimozione della norma, anzi, esporrebbe il responsabile civile a un giudizio a prova contratta cui non ha partecipato, ledendo il suo diritto di difesa.
Il principio
L’automatica esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato è una scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, coerente con la funzione di celerità del rito e rispettosa del diritto di azione della parte civile, che può comunque agire in sede civile.
Domande e risposte
Chi è il responsabile civile nel processo penale?
È il soggetto, come l’assicuratore, tenuto a rispondere civilmente del danno provocato dall’imputato; può essere chiamato nel processo penale dove si è costituita la parte civile.
Perché viene escluso dall’abbreviato?
Per non appesantire un rito improntato alla massima celerità con la presenza di un soggetto la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico.
La parte civile resta tutelata?
Sì: l’esclusione non pregiudica l’azione risarcitoria in sede civile e la parte civile può anche non accettare il rito abbreviato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Era dedotta una disparità di trattamento rispetto al giudizio ordinario, ritenuta insussistente.
- Art. 24 della Costituzione — Il diritto di azione della parte civile e di difesa erano in discussione, ma giudicati non lesi.
- Art. 111 della Costituzione — Era invocata la ragionevole durata del processo, che la norma anzi favorisce.
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