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La Corte dichiara ammissibile, nella fase preliminare, il conflitto di attribuzione promosso dal Governo contro la Procura della Repubblica di Perugia in materia di segreto di Stato, disponendo la prosecuzione del giudizio con le relative notifiche.
Di cosa si tratta
Il Governo lamentava che la Procura di Perugia, con una richiesta di rinvio a giudizio, avesse leso le sue attribuzioni in materia di sicurezza della Repubblica e di segreto di Stato. In questa fase la Corte si limita a verificare se il conflitto possa essere instaurato (giudizio di ammissibilità), senza decidere ancora il merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, per violazione degli artt. 1, 5, 52, 94 e 95 della Costituzione, in relazione alla disciplina sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (legge n. 124 del 2007).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi nella fase di delibazione preliminare. Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio e la notifica del ricorso alla Procura di Perugia, perché il giudizio possa proseguire nel contraddittorio tra le parti.
Il principio
Nella fase preliminare del conflitto tra poteri dello Stato la Corte valuta soltanto l’ammissibilità: accertata l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, dichiara ammissibile il ricorso e dispone le notifiche, riservando al merito ogni valutazione sulla effettiva spettanza delle attribuzioni.
Domande e risposte
Cosa significa dichiarare «ammissibile» il conflitto?
Significa che la Corte, in via preliminare, ritiene che il conflitto possa essere instaurato; la decisione sul merito, cioè su chi avesse ragione, avverrà in una fase successiva.
Chi sono le parti del conflitto?
Il Presidente del Consiglio dei ministri (a tutela delle attribuzioni del Governo) e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
Qual è la materia del contendere?
Le attribuzioni del Governo in tema di sicurezza della Repubblica e di segreto di Stato, disciplinate dalla legge n. 124 del 2007.
Norme collegate
- Art. 52 della Costituzione — La difesa della Patria e la sicurezza dello Stato sono tra i valori richiamati a fondamento delle attribuzioni governative.
- Art. 94 della Costituzione — Era invocato il rapporto di fiducia e le attribuzioni del Governo.
- Art. 95 della Costituzione — La responsabilità e le funzioni del Presidente del Consiglio e dei ministri sono richiamate a sostegno del conflitto.
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