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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’abrogazione dell’area della vicedirigenza nel pubblico impiego, disposta dalla spending review del 2012: la scelta del legislatore di sopprimere una figura mai pienamente attuata non viola i parametri costituzionali invocati.

Di cosa si tratta

Una norma del 2002 prevedeva l’istituzione, tramite contrattazione collettiva, di un’apposita area della «vicedirigenza» per il personale laureato con determinata anzianità. La revisione della spesa pubblica del 2012 (spending review) ha abrogato quella previsione; alcuni dipendenti hanno contestato la soppressione davanti al Consiglio di Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha abrogato la norma istitutiva della vicedirigenza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. L’abrogazione della disciplina sulla vicedirigenza — figura rimasta sostanzialmente priva di attuazione — rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede i parametri costituzionali evocati, né sotto il profilo dell’uguaglianza e del buon andamento, né sotto quello della tutela giurisdizionale o dei vincoli convenzionali.

Il principio

La soppressione legislativa di un’area contrattuale del pubblico impiego (la vicedirigenza), mai concretamente istituita, rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di organizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e non viola di per sé i principi costituzionali.

Domande e risposte

Cos’era la vicedirigenza?

Un’area che avrebbe dovuto raccogliere il personale laureato di qualifica elevata con una certa anzianità, da istituire tramite la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

La Corte ha dichiarato incostituzionale l’abrogazione?

No: ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la soppressione una scelta legittima e discrezionale del legislatore.

Quali norme erano invocate come parametro?

Numerosi articoli (artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, Cost.), oltre alla CEDU, ma nessuno è stato ritenuto violato.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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