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La Corte salva, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la norma che consente allo Stato di rivalersi sugli enti locali responsabili di violazioni della CEDU: dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, escludendo ogni automatismo nella condanna dell’ente.
Di cosa si tratta
Quando lo Stato italiano viene condannato dalla Corte di Strasburgo e paga il risarcimento, può rivalersi sull’ente locale che ha causato la violazione. Un Comune pugliese, chiamato a rimborsare oltre 900.000 euro per un’espropriazione illegittima, contestava questa rivalsa sostenendo di aver solo applicato la legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 117, primo comma, 114, 118 e 119, quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato verso gli enti locali responsabili di violazioni della CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 97, 114, 117, 118 e 119 Cost. per difetto di motivazione, e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 24 Cost. La rivalsa presuppone una responsabilità imputabile all’ente per condotte proprie in violazione della CEDU: non vi è alcun automatismo, perché spetta alla Presidenza del Consiglio e al giudice valutare l’incidenza causale dell’ente. La norma, di carattere processuale, non ha portata retroattiva.
Il principio
Il diritto di rivalsa dello Stato sugli enti locali per le condanne della Corte EDU non opera in modo automatico: presuppone l’accertamento di una responsabilità imputabile all’ente per condotte proprie e va interpretato nel senso che il giudice valuta in concreto l’incidenza causale dell’ente rispetto alle responsabilità dello Stato.
Domande e risposte
Cos’è il diritto di rivalsa dello Stato?
È la facoltà dello Stato, condannato e che ha pagato un risarcimento davanti alla Corte di Strasburgo, di recuperare le somme dall’ente locale responsabile della violazione.
La rivalsa è automatica?
No: la Corte chiarisce che presuppone una responsabilità effettivamente imputabile all’ente, valutata caso per caso, senza automatismi.
La norma è retroattiva?
No: trattandosi di disposizione processuale, si applica alle responsabilità accertate con sentenze di condanna successive all’entrata in vigore della legge n. 11 del 2005.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — La questione sull’irragionevolezza e sulla presunta retroattività della rivalsa è stata esaminata e ritenuta non fondata in riferimento a questo parametro.
- Art. 24 della Costituzione — Era dedotta la lesione del diritto di difesa dell’ente locale, ritenuta non fondata.
- Art. 117 della Costituzione — La rivalsa si fonda sul rispetto degli obblighi convenzionali CEDU richiamati dall’art. 117, primo comma.
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