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L’ordinanza n. 235/2012 dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla riduzione illimitata dell’indennità di esproprio in caso di dichiarazione ICI irrisoria, perché la Corte aveva già deciso la medesima questione con sentenza n. 338/2011. Il rimettente aveva riprodotto identicamente l’ordinanza già esaminata senza aggiungere nuovi argomenti.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 co. 1 del d.lgs. n. 504/1992 (oggi art. 37 co. 7 del d.P.R. n. 327/2001), nella parte in cui, in caso di omessa o irrisoria dichiarazione ICI, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio idoneo a garantire un serio ristoro. La Corte aveva già deciso questa stessa questione con la sentenza n. 338 del 2011.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 16, co. 1, d.lgs. n. 504/1992 (sostituito dall’art. 37 co. 7 d.P.R. n. 327/2001), nella parte in cui non fissa un limite minimo all’indennità di esproprio in caso di dichiarazione ICI irrisoria o omessa. Parametri: artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Rimettente: Corte d’appello di Firenze (ordinanza del 18 novembre 2011).
La decisione della Corte
Manifestamente inammissibile. Il rimettente si era limitato a richiamare integralmente l’ordinanza della Corte di cassazione n. 8489/2011 (reg. ord. n. 158/2011) già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 338/2011, senza aggiungere alcuna nuova argomentazione. La questione è dunque irricevibile per omissione di un autonomo svolgimento critico della motivazione.
Il principio
Il giudice rimettente non può limitarsi a richiamare per intero una precedente ordinanza di rimessione già decisa dalla Corte: deve svolgere una propria motivazione autonoma sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente al momento della rimessione.
Domande e risposte
Cosa aveva già deciso la sentenza n. 338/2011 sulla stessa questione?
La sentenza n. 338/2011 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 co. 1 del d.lgs. n. 504/1992 nella parte in cui, in caso di dichiarazione ICI irrisoria, comportava la riduzione dell’indennità di esproprio in misura tale da cancellare qualsiasi rapporto ragionevole con il valore venale del bene.
Perché il rimettente ha riproposto una questione già decisa?
Probabilmente per estendere il principio già affermato dalla Corte a una fattispecie concreta diversa (dichiarazione ICI tardiva con ravvedimento operoso). Tuttavia il giudice non ha motivato adeguatamente questa differenza.
Come si deve motivare correttamente una questione incidentale?
Il rimettente deve illustrare in modo autonomo: la rilevanza della questione nel giudizio principale, il quadro normativo attuale, la non manifesta infondatezza con argomenti propri, tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale nel frattempo intervenuta.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — diritto di proprietà privata e indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui l’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU
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