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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 234/2012 dichiara non fondate le questioni della Regione siciliana sugli artt. 45, 47 e 48 co. 3 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011), che disciplinano la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La Corte esclude che tali norme ledano le competenze statutarie della Regione siciliana.

Di cosa si tratta

La Regione siciliana aveva impugnato le disposizioni del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) che prevedono l’acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni confiscati in via definitiva (art. 45 co. 1), la successiva destinazione da parte dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati agli enti territoriali (art. 47), e i criteri per tale assegnazione con potere sostitutivo statale in caso di inerzia dell’ente (art. 48 co. 3).

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 45 co. 1, 47 e 48 co. 3 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia). Parametri: artt. 114, 116, 118, 119 e 120 Cost., art. 33 co. 2 dello statuto della Regione siciliana, principio di leale collaborazione. Rimettente: Regione siciliana (ricorso n. 166 del 2011).

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. L’art. 45 co. 1 non contrasta con lo statuto siciliano perché lo statuto disciplina l’acquisto di beni in seguito a ritrovamento, non la confisca; le miniere non possono essere oggetto di confisca perché già di proprietà regionale indisponibile. L’art. 47 non esprime preferenza per il mantenimento allo Stato ma rimette caso per caso all’Agenzia la valutazione. L’art. 48 co. 3 introduce un potere sostitutivo ordinario, estraneo all’art. 120 Cost., compatibile con il riparto di funzioni amministrative.

Il principio

La disciplina statale della destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che acquisisce tali beni al patrimonio dello Stato e ne affida la successiva assegnazione agli enti territoriali all’Agenzia nazionale, non lede le competenze statutarie della Regione siciliana né il principio di leale collaborazione, in quanto persegue finalità di contrasto alla mafia riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Domande e risposte

Perché i beni confiscati vanno prima allo Stato e non direttamente alla Regione?

Perché la confisca di prevenzione è misura statale di contrasto alla criminalità organizzata: lo Stato ne gestisce gli effetti primari, poi assegna i beni agli enti territoriali tramite l’Agenzia, con preferenza per il territorio di appartenenza secondo il principio individuato dalla sentenza n. 34/2012.

Il potere sostitutivo dell’Agenzia è conforme alla Costituzione?

Sì, secondo la Corte. L’art. 120 Cost. disciplina un potere sostitutivo straordinario del Governo, ma non esaurisce tutte le forme possibili di intervento sostitutivo. Il Codice antimafia prevede un potere sostitutivo ordinario dell’Agenzia, legittimato dal riparto di funzioni in materia.

Cosa succede se un ente territoriale non destina il bene confiscato entro un anno?

Ai sensi dell’art. 48 co. 3, l’Agenzia può revocare il trasferimento o nominare un commissario con poteri sostitutivi, per evitare che il bene resti inutilizzato e torni nell’orbita di interesse della criminalità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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