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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’ordinanza n. 233/2012 decide nel merito il conflitto di attribuzione tra il GUP di Bergamo e la Camera dei deputati: le dichiarazioni rese da Berlusconi in TV su Di Pietro durante la trasmissione Porta a Porta del 10 aprile 2008 non presentano il nesso funzionale con l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68 Cost. Il conflitto è accolto.

Di cosa si tratta

Il GUP del Tribunale di Bergamo procedeva penalmente nei confronti del deputato Silvio Berlusconi per diffamazione aggravata (artt. 595 c.p., 13 l. 47/1948, 30 l. 223/1990) nei confronti di Antonio Di Pietro, che aveva querelato ritenendo diffamatorie le dichiarazioni rese da Berlusconi nella trasmissione Porta a Porta dell’aprile 2008 sulla validità della laurea di Di Pietro. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68 co. 1 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra il GUP del Tribunale di Bergamo e la Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione del 22 settembre 2010 con cui la Camera aveva affermato che le dichiarazioni di Berlusconi su Di Pietro costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Rimettente: GUP Tribunale di Bergamo (ricorso del 23 novembre 2010).

La decisione della Corte

La Corte accoglie il conflitto di attribuzione. Le dichiarazioni televisive di Berlusconi sulla laurea di Di Pietro non presentano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari, requisito indispensabile perché operi la guarentigia dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. La Camera aveva dunque invaso la sfera di attribuzioni del potere giudiziario.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento e l’attività parlamentare svolta: non è sufficiente che chi parla sia un parlamentare, occorre che le dichiarazioni siano espressione dell’esercizio tipico delle funzioni legislative o di controllo.

Domande e risposte

Cos’è il nesso funzionale nell’insindacabilità parlamentare?

Il nesso funzionale è il collegamento diretto tra le dichiarazioni extra-parlamentari e una specifica attività svolta in Parlamento (atti parlamentari, votazioni, interrogazioni). Senza questo collegamento, le dichiarazioni non sono coperte dalla guarentigia.

Quali dichiarazioni erano in questione?

Dichiarazioni rese nella trasmissione televisiva Porta a Porta nel 2008, nelle quali Berlusconi metteva in dubbio la validità della laurea di Di Pietro e definiva quest’ultimo «un emerito bugiardo». Secondo la Corte, non vi era corrispondenza con atti parlamentari.

Cosa succede dopo l’accoglimento del conflitto?

Accolto il conflitto, la delibera parlamentare di insindacabilità è annullata e il processo penale a carico del parlamentare può proseguire davanti al giudice ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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