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La sentenza n. 236/2012 dichiara l’illegittimità costituzionale della parola «regionali» nell’art. 19 co. 4 della legge pugliese n. 26/2006 (come sostituito dalla l. reg. n. 4/2010), che impediva alle ASL pugliesi di concludere accordi contrattuali con centri riabilitativi accreditati in altre regioni. La Corte la ritiene lesiva del diritto alla salute dei disabili e del principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
Tre centri riabilitativi lucani, da anni operativi nel territorio dell’ASL di Bari con accordi per prestazioni domiciliari, si erano visti revocare tali accordi dopo che la Regione Puglia aveva introdotto il divieto per le ASL di stipulare contratti con centri ubicati fuori regione. Il TAR Puglia aveva sollevato la questione rilevando la preclusione assoluta per i pazienti più gravi — costretti a domicilio — di avvalersi di strutture extra-regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che sostituiva l’art. 19 della l. reg. n. 26/2006, vietando accordi contrattuali con presidi riabilitativi accreditati fuori regione. Parametri: artt. 3, 24, 32, 97, 113, 117 co. 1, 2 lett. m) e 3 Cost., principio del legittimo affidamento. Rimettente: TAR Puglia, terza sezione (ordinanza del 10 marzo 2011).
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale parziale: la parola «regionali» viene espunta dalla norma. La disposizione, applicata ai pazienti che necessitano di riabilitazione domiciliare, viola il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): i disabili impossibilitati a raggiungere le strutture in ambulatorio subiscono una restrizione irragionevole nella scelta del centro di cura, mentre i pazienti ambulatoriali possono liberamente scegliere strutture extra-regionali. La Corte richiama anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Il principio
Una norma regionale che vieta alle ASL di stipulare accordi con strutture riabilitative accreditate in altre regioni viola il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) nella misura in cui preclude ai pazienti affetti da disabilità grave — costretti alla cura domiciliare — di avvalersi di strutture consolidate al di fuori del territorio regionale, comprimendo anche il diritto alla continuità delle cure.
Domande e risposte
Perché la Puglia aveva introdotto il divieto?
Per ragioni di programmazione sanitaria regionale e contenimento della spesa: la Regione intendeva concentrare le risorse sui presidi accreditati nel proprio territorio. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che questa finalità non giustificasse la totale preclusione per le strutture extra-regionali.
Cosa cambia dopo la sentenza?
Le ASL pugliesi possono nuovamente stipulare accordi contrattuali con centri riabilitativi domiciliari accreditati in altre regioni, nel rispetto delle regole generali di programmazione. La parola «regionali» viene eliminata, rendendo la norma neutra rispetto alla localizzazione delle strutture.
Qual è il ruolo della Convenzione ONU sui disabili?
La Corte richiama la Convenzione ONU sulle persone con disabilità (ratificata dall’UE con decisione 2010/48/CE) per rafforzare il fondamento del diritto alla salute e alla non discriminazione delle persone disabili, qualificandola come obbligo internazionale rilevante ai sensi dell’art. 117 co. 1 Cost.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dal trattamento differenziato tra pazienti ambulatoriali e domiciliari
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