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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 22, della legge regionale Abruzzo n. 16/2006, che aveva soppresso il requisito di possesso dei titoli per la categoria D ai fini dell’assunzione a tempo determinato nelle segreterie del Consiglio regionale. Ha dichiarato estinto il giudizio sull’art. 2 (indennità consiglieri) e inammissibile la questione sull’art. 1, comma 20 (indennità autisti).

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato tre disposizioni della legge regionale Abruzzo n. 16/2006: la norma che riconosceva agli autisti regionali un’indennità sostitutiva degli istituti contrattuali; quella che sopprimeva il requisito dei titoli di categoria D per le segreterie del Consiglio; e quella che aumentava le indennità dei consiglieri regionali in violazione di un principio statale di riduzione del 10%.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, gli artt. 1, commi 20 e 22, e 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16. Le censure riguardavano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e il principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica.

La decisione della Corte

La Corte ha: 1) dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 22, nella parte in cui abrogava le parole «in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria D», ripristinando il requisito di titolo necessario per le assunzioni a tempo determinato nelle segreterie del Consiglio regionale; 2) dichiarato estinto il giudizio sull’art. 2 per cessazione della materia del contendere; 3) dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1, comma 20, relativo all’indennità degli autisti.

Il principio

La legge regionale che elimina i requisiti di titolo per l’accesso a posizioni lavorative nella pubblica amministrazione regionale, contrastando con una sentenza della Corte che aveva fondato la legittimità della norma interpretata proprio su quel requisito, è incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevede la categoria D nell’ordinamento del pubblico impiego?

La categoria D corrisponde alla posizione apicale del personale non dirigenziale; richiede di norma il possesso della laurea e comprende mansioni ad alta specializzazione o elevata responsabilità organizzativa.

Perché il giudizio sull’art. 2 è stato dichiarato estinto?

Perché nel corso del giudizio la norma impugnata era venuta meno (cessazione della materia del contendere), rendendo inutile una pronuncia nel merito.

Perché la questione sull’indennità degli autisti era inammissibile?

La censura sull’art. 1, comma 20, era inammissibile perché il ricorrente non aveva specificato con sufficiente chiarezza le ragioni di incompatibilità della norma regionale con i principi fondamentali statali in materia di trattamento economico del pubblico impiego.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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