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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal GIP del Tribunale di Roma, dichiarando che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Maurizio Gasparri sulla magistrata Maria Clementina Forleo e annullando la relativa delibera. Le dichiarazioni non erano riconducibili ad atti parlamentari tipici dello stesso deputato.

Di cosa si tratta

Il deputato Maurizio Gasparri aveva rilasciato dichiarazioni alle agenzie di stampa e con un comunicato del Ministero delle Comunicazioni (gennaio-febbraio 2005) definendo «irresponsabile» la magistrata Forleo, che aveva emesso un provvedimento in un processo per terrorismo. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il GIP aveva proposto conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzione ex art. 37 l. n. 87/1953 contro la Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità adottata nella seduta dell’8 febbraio 2006 violasse le attribuzioni dell’autorità giudiziaria, poiché le dichiarazioni di Gasparri non potevano essere ricondotte a atti parlamentari tipici dello stesso deputato ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità. Non erano stati indicati atti parlamentari tipici dello stesso deputato Gasparri, anteriori o contestuali alle dichiarazioni, ai quali queste ultime potessero essere riferite. Le interrogazioni richiamate erano posteriori alle dichiarazioni incriminate, e comunque appartenevano ad altri parlamentari: il nesso funzionale deve essere verificato con riguardo alla stessa persona, non al gruppo parlamentare. La delibera della Camera è stata annullata.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni; le dichiarazioni extra moenia sono insindacabili solo se sono la riproduzione o la divulgazione di opinioni già espresse in un atto parlamentare tipico del medesimo parlamentare, anteriore o contestuale alle dichiarazioni stesse.

Domande e risposte

Cosa si intende per «atto parlamentare tipico»?

Sono gli atti formali compiuti dal parlamentare nell’esercizio del suo mandato: interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti, dichiarazioni in aula. La loro identificazione è necessaria per valutare il nesso funzionale con le dichiarazioni extra moenia.

Perché le interrogazioni degli altri deputati non erano rilevanti?

La Corte ha più volte affermato che il nesso funzionale va verificato rispetto agli atti dello stesso parlamentare, non di altri componenti del gruppo: non esiste un’«insindacabilità di gruppo».

Le dichiarazioni di Gasparri erano state fatte come ministro?

Sì, il comunicato del 6 febbraio 2005 proveniva dal Ministero delle Comunicazioni di cui Gasparri era titolare. La Corte ha tuttavia valutato le dichiarazioni in base al loro contenuto, escludendo che costituissero divulgazione di atti parlamentari dello stesso Gasparri.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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