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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Collegio arbitrale di Napoli, poiché nel corso del giudizio è sopravvenuta la legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) che ha introdotto il divieto di arbitrato per tutti gli appalti pubblici. Il mutamento del quadro normativo imponeva al giudice rimettente una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

Il Collegio arbitrale di Napoli stava esaminando una controversia tra il Consorzio CPR2 e la Curia arcivescovile di Napoli sull’esecuzione di opere pubbliche di ricostruzione post-calamità. Il Collegio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che vietano il ricorso all’arbitrato per le controversie relative a opere pubbliche rientranti in programmi di ricostruzione dopo calamità naturali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Collegio arbitrale di Napoli aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 42, 97 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono il ricorso all’arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali (art. 3, comma 2, d.l. n. 180/1998; art. 8, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 354/1999; art. 1, comma 2-quater, d.l. n. 15/2003).

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza. La sopravvenuta legge finanziaria 2008 (art. 3, commi 19-22, l. n. 244/2007) aveva introdotto, con effetto dal 1° agosto 2008, il divieto generale di arbitrato per tutte le controversie derivanti da appalti pubblici, modificando radicalmente il quadro normativo in cui si inserivano le norme censurate.

Il principio

Quando, dopo la rimessione della questione ma prima della decisione, sopravviene una norma che modifica il quadro normativo rilevante, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente per valutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del nuovo contesto normativo.

Domande e risposte

Perché è vietato l’arbitrato per le opere di ricostruzione post-calamità?

Il legislatore aveva ritenuto che le controversie relative a tali opere – finanziate con fondi pubblici di emergenza – meritassero una tutela particolare con il ricorso esclusivo al giudice ordinario, per garantire maggiore controllo sull’uso delle risorse pubbliche.

Cosa ha previsto la legge finanziaria 2008 sull’arbitrato?

L’art. 3, commi 19-22, della l. n. 244/2007 ha esteso il divieto di arbitrato a tutte le controversie derivanti da appalti pubblici, abrogando il sistema previgente che consentiva l’arbitrato per la generalità degli appalti pubblici.

Cosa accade quando la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente?

Il giudice deve riesaminare se la questione di legittimità costituzionale originariamente sollevata mantenga rilevanza nel giudizio in corso, alla luce delle modifiche normative sopravvenute; se la questione è divenuta irrilevante, deve revocare l’ordinanza di rimessione e definire il giudizio principale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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