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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 7-quater del d.l. n. 7/2005, che aveva reso inefficaci i titoli esecutivi e i pignoramenti nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, travolgendo giudicati già formati. La norma violava gli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Una società privata (Technodal s.r.l.) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo contro l’Azienda Policlinico Umberto I per servizi resi alla precedente azienda universitaria. Il decreto era passato in giudicato. Il legislatore, con l’art. 7-quater del d.l. n. 7/2005, aveva poi dichiarato inefficaci quei titoli esecutivi e disposto l’estinzione dei giudizi di ottemperanza pendenti, vanificando il giudicato formatosi.
La questione di legittimità costituzionale
Si censurava l’art. 7-quater del d.l. n. 7/2005 (convertito dalla l. n. 43/2005), in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, per violazione del giudicato. Giudici rimettenti: TAR per il Lazio e Consiglio di Stato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7-quater: la norma annullava retroattivamente gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, alterando i rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale, ledendo il diritto alla tutela giurisdizionale e risultando intrinsecamente irragionevole.
Il principio
Il legislatore non può intervenire retroattivamente per annullare gli effetti di giudicati già formati: tale intervento altera incostituzionalmente il rapporto tra potere legislativo e giurisdizionale e lede il diritto del cittadino ad ottenere tutela giurisdizionale effettiva.
Domande e risposte
Può il legislatore rendere inefficaci i titoli esecutivi passati in giudicato?
No, secondo questa sentenza: l’intervento legislativo che neutralizza un giudicato è incostituzionale perché viola il principio della separazione dei poteri e il diritto alla tutela giurisdizionale.
Qual era la ratio della norma dichiarata incostituzionale?
Limitare la responsabilità della nuova Azienda Policlinico Umberto I per i debiti contratti dall’azienda universitaria predecessore, scaricando i creditori su una procedura commissariale. La Corte ha ritenuto che questo obiettivo non giustificasse la neutralizzazione dei giudicati.
Cosa è il giudizio di ottemperanza?
Un giudizio amministrativo speciale con cui il creditore chiede al giudice di ordinare alla pubblica amministrazione di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato rimasta inattuata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e divieto di interventi legislativi irragionevoli sul giudicato
- Art. 24 della Costituzione — diritto ad agire in giudizio e ad ottenere tutela effettiva
- Art. 101 della Costituzione — soggezione del giudice soltanto alla legge; separazione dei poteri
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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