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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 10, comma 3, del testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, che non estende alle Province, Regioni e Comuni l’esenzione dall’imposta catastale prevista solo per le volture eseguite nell’interesse dello Stato. La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato.
Di cosa si tratta
La Provincia di Prato aveva acquistato un complesso immobiliare e aveva pagato l’imposta catastale in misura fissa (comma 2 dell’art. 10 del d.lgs. n. 347 del 1990). L’Agenzia delle entrate aveva però contestato l’applicazione della misura fissa, richiedendo invece l’imposta proporzionale del 10 per mille, sostenendo che l’esenzione totale del comma 3 spetti solo allo Stato e non agli enti territoriali. La Commissione tributaria provinciale di Prato aveva allora sollevato questione di legittimità della norma, ritenendo irragionevole distinguere tra Stato ed enti locali.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Prato ha impugnato l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 347 del 1990, in riferimento agli artt. 3, 5 e 114 della Costituzione, nella parte in cui non estende alle Province, Regioni e Comuni l’esenzione dall’imposta catastale prevista per le volture nell’interesse dello Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La distinzione tra Stato ed enti territoriali ai fini dell’esenzione dall’imposta catastale non è irragionevole: lo Stato occupa una posizione peculiare nell’ordinamento e il legislatore può legittimamente riservargli un trattamento fiscale differenziato. I principi di uguaglianza degli enti territoriali (artt. 5 e 114 Cost.) non impongono necessariamente la parità di trattamento tributario con lo Stato.
Il principio
La diversità di trattamento tributario tra Stato ed enti territoriali locali (Province, Regioni, Comuni) non viola di per sé il principio di uguaglianza o i principi costituzionali sull’autonomia degli enti locali. Il legislatore può riservare allo Stato esenzioni fiscali che non estende agli altri enti pubblici.
Domande e risposte
Le Province e i Comuni devono pagare l’imposta catastale sugli acquisti immobiliari?
Sì, secondo questa ordinanza. Le Province e i Comuni non beneficiano dell’esenzione totale prevista dal comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 per le volture nell’interesse dello Stato, ma possono applicare l’imposta in misura fissa ai sensi del comma 2.
Perché lo Stato è esente e gli enti locali no?
La Corte ha ritenuto che la posizione dello Stato sia strutturalmente diversa da quella degli enti locali, giustificando un trattamento differenziato. Ulteriori esenzioni per gli enti locali possono essere introdotte dal legislatore, ma non sono costituzionalmente obbligatorie.
Quali imposte si pagano sull’acquisto di un immobile da parte di un Comune?
Il Comune, all’epoca della questione, pagava l’imposta catastale in misura fissa (ai sensi del comma 2 dell’art. 10 d.lgs. n. 347 del 1990) e non in misura proporzionale. La questione riguardava invece se potesse beneficiare anche dell’esenzione totale del comma 3, riservata allo Stato: la risposta è stata negativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità Stato/enti locali
- Art. 114 della Costituzione — pari dignità costituzionale degli enti che compongono la Repubblica
- Art. 5 della Costituzione — autonomia degli enti locali
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