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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 206 e 224 c.p. e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Sassari, nella parte in cui consentono l’applicazione di misure di sicurezza anche a minori infraquattordicenni senza previsione di un limite minimo di età.
Di cosa si tratta
Il Tribunale per i minorenni di Sassari si trovava a decidere se confermare la misura di sicurezza del collocamento in comunità, applicata provvisoriamente a tre minori infraquattordicenni (uno di undici anni, due di tredici anni) che avevano commesso gravi reati sessuali in concorso. I minori erano stati dichiarati non imputabili per difetto di età, ma il codice penale consentiva comunque l’applicazione di misure di sicurezza senza prevedere un’età minima.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Sassari ha sollevato questione di legittimità degli artt. 206 e 224 c.p. e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consentono l’applicazione di misure di sicurezza anche a minori infraquattordicenni senza fissare un limite minimo di età.
La decisione della Corte
Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il giudice redattore è stato Giuseppe Frigo. La Corte ha rilevato carenze nella motivazione del giudice rimettente circa la rilevanza della questione.
Il principio
La questione di legittimità è inammissibile quando il giudice rimettente non ha spiegato in modo adeguato in che modo la declaratoria di incostituzionalità modificherebbe la decisione da adottare nel giudizio principale, e non ha quindi soddisfatto il requisito della rilevanza.
Domande e risposte
I minori infraquattordicenni possono essere sottoposti a misure di sicurezza in Italia?
Sì. L’art. 224 c.p. e il d.P.R. n. 448/1988 prevedono che i minori non imputabili per difetto di età possano essere sottoposti a misure di sicurezza, come il collocamento in comunità, qualora risultino socialmente pericolosi. Non è previsto un limite minimo di età per l’applicazione di queste misure.
Il minore di quattordici anni che commette un reato è punibile penalmente?
No. L’art. 97 c.p. stabilisce che non è imputabile chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto quattordici anni. Ciò non impedisce tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza se il soggetto è ritenuto socialmente pericoloso.
Quali sono le misure di sicurezza applicabili ai minori?
Il riformatorio giudiziario (eseguito nelle forme del collocamento in comunità) è la principale misura di sicurezza applicabile ai minori. Può essere applicata sia in via definitiva sia in via provvisoria quando sussiste la pericolosità sociale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 31 della Costituzione — protezione dell’infanzia
- Art. 10 della Costituzione — conformità dell’ordinamento al diritto internazionale
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