Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 166 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Trieste, nella parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno vengano effettuate all’amministratore nominato. La differenza di disciplina rispetto all’interdetto e all’inabilitato è giustificata dalla diversa natura dei due istituti.

Di cosa si tratta

L’art. 166 c.p.p. prevede che le notifiche all’interdetto vengano eseguite al tutore e all’inabilitato al curatore, ma non contiene analoga disposizione per il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Il Tribunale di Trieste, in un processo penale contro un imputato dichiarato in amministrazione di sostegno, aveva ritenuto incostituzionale questa lacuna, ritenendo che la notifica al solo difensore fosse insufficiente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità dell’art. 166 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti in amministrazione di sostegno siano indirizzate anche all’amministratore nominato.

La decisione della Corte

Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha ritenuto che la differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione/inabilitazione giustifichi un diverso regime di notificazione. Il giudice redattore è stato Luigi Mazzella.

Il principio

L’amministrazione di sostegno è un istituto flessibile e graduabile che non priva necessariamente il beneficiario della capacità di ricevere e comprendere atti giudiziari: la mancata estensione del regime notificatorio previsto per l’interdetto non è pertanto irragionevole né lesiva del giusto processo.

Domande e risposte

Cos’è l’amministrazione di sostegno?

È un istituto introdotto dalla legge n. 6/2004 per proteggere le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. A differenza dell’interdizione, è calibrata sulla specifica situazione del beneficiario.

Come vengono notificati gli atti a un imputato interdetto?

Ai sensi dell’art. 166 c.p.p., le notifiche all’interdetto sono eseguite sia all’interessato sia al suo tutore. Per l’inabilitato, la notifica va eseguita anche al curatore. Questa doppia notifica non è prevista per il soggetto in amministrazione di sostegno.

Dopo questa pronuncia, come ci si comporta nelle notifiche a soggetti in amministrazione di sostegno?

La Corte ha ritenuto non incostituzionale la disciplina vigente. In concreto, il giudice dovrà valutare caso per caso, in base ai limiti imposti dal decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, se sia necessario o opportuno notificare gli atti anche all’amministratore nominato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.