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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile e manifestamente infondata la questione relativa all’art. 246 del codice di procedura civile, che vieta di assumere come testimoni le persone che abbiano interesse nel giudizio. Il Tribunale di Napoli chiedeva di poter sentire come testimoni persone che erano o avrebbero potuto essere parti.

Di cosa si tratta

In una causa di risarcimento danni da incidente stradale, la compagnia assicuratrice aveva indicato come testimoni il conducente del veicolo al momento del sinistro e la di lui moglie, figlia dell’originario convenuto poi deceduto. La difesa dell’attore aveva eccepito l’incapacità a testimoniare di queste persone ai sensi dell’art. 246 c.p.c., che vieta la testimonianza di chi ha o potrebbe avere interesse nella causa. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale chiedendo di poter sentire come testimoni anche persone che sono o potrebbero essere parti, almeno quando non vi siano altre prove disponibili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli ha impugnato l’art. 246 del c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente, neppure in assenza di altri mezzi di prova, di assumere come testimoni persone che sono o potrebbero essere presenti nel giudizio come parti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione nella parte relativa alle persone già presenti come parti (perché la Corte si era già pronunciata in senso negativo in passato) e manifestamente infondata la questione nella parte relativa alle persone che avrebbero potuto intervenire. Il divieto di testimoniare delle parti è un principio consolidato del processo civile, coerente con le garanzie del giusto processo.

Il principio

L’art. 246 c.p.c. riflette un principio consolidato di diritto processuale: chi ha interesse nel giudizio non può essere sentito come testimone, perché la sua deposizione sarebbe intrinsecamente inaffidabile. La difficoltà probatoria che ne consegue non è sufficiente a giustificare una deroga a tale principio.

Domande e risposte

Cosa succede se una parte non riesce a provare i fatti per colpa dell’art. 246 c.p.c.?

La parte deve ricorrere ad altri mezzi di prova: documenti, consulenze tecniche, presunzioni. Se non è in grado di fornire prove sufficienti, subisce le conseguenze dell’onere probatorio (soccombenza). Il processo civile non garantisce in assoluto la possibilità di provare ogni fatto.

Perché la prima parte della questione era inammissibile?

Perché la Corte aveva già esaminato più volte la questione relativa alle persone già parti del giudizio e l’aveva sempre respinta. Riproporre la stessa questione senza nuovi argomenti configura un’inammissibilità per mancanza di novità.

Esistono eccezioni al divieto di testimonianza delle parti?

Sì, in alcuni procedimenti speciali esistono deroghe (ad esempio, nel rito del lavoro alcuni soggetti possono essere sentiti come testimoni pur essendo interessati). Nel processo civile ordinario, però, il divieto dell’art. 246 c.p.c. è la regola generale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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