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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, c.p.p., nella parte in cui estende l’assistenza difensiva e i criteri di valutazione rafforzata alle dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi assolti con formula “perché il fatto non sussiste”. La questione era stata sollevata dal GUP del Tribunale di Trani.

Di cosa si tratta

L’art. 197-bis c.p.p. disciplina l’istituto del “testimone assistito”: l’imputato in un procedimento connesso o per reato collegato che abbia già reso dichiarazioni, quando viene esaminato in un altro processo, ha diritto all’assistenza di un difensore e le sue dichiarazioni sono soggette alle regole di valutazione rafforzata dell’art. 192, comma 3, c.p.p. (riscontri). La questione era se queste garanzie si applicassero anche a chi era già stato assolto con formula piena.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, c.p.p. in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono l’assistenza difensiva e l’applicazione dell’art. 192, comma 3, anche per le dichiarazioni di persone assolte “perché il fatto non sussiste”.

La decisione della Corte

Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il giudice redattore è stato Alessandro Criscuolo. La Corte ha rilevato carenze nella motivazione del giudice rimettente circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non ha adeguatamente dimostrato come la declaratoria di incostituzionalità inciderebbe concretamente sull’esito del giudizio principale, in particolare non illustrando quali dichiarazioni sarebbero state utilizzabili in modo diverso.

Domande e risposte

Cos’è il testimone assistito nel processo penale?

È l’imputato o l’indagato in un procedimento connesso o per reato collegato che, esaminato in un altro processo, gode del diritto all’assistenza di un difensore. Le sue dichiarazioni devono essere valutate con riscontri esterni (art. 192, comma 3, c.p.p.).

Perché il giudice dubitava della costituzionalità della norma per gli assolti?

Perché chi è stato definitivamente assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) non è più un imputato: richiedere per le sue dichiarazioni gli stessi limiti di valutazione previsti per l’imputato sembrava irragionevole e potenzialmente lesivo del principio di uguaglianza.

Cosa sono i “riscontri” di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p.?

Sono elementi di prova esterni alle dichiarazioni dell’imputato o coimputato che ne confermano l’attendibilità. Senza riscontri, le dichiarazioni dell’imputato di un procedimento connesso non possono, da sole, essere poste a fondamento di una condanna.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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