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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dei commi 458-460 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008, che istituivano un fondo statale per asili nido presso enti del Ministero della Difesa. La norma non viola la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione, perché attiene all’organizzazione degli uffici statali.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2008 aveva istituito un fondo per la realizzazione e il funzionamento di asili nido presso enti e reparti del Ministero della Difesa, prevedendo anche l’accessibilità ai figli di dipendenti non militari. La Regione Veneto riteneva che queste norme invadessero la competenza regionale in materia di istruzione (art. 117, comma 3, Cost.) e di tutela del lavoro, nonché l’autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato i commi 458, 459 e 460 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 per violazione degli artt. 5, 117 comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione e dell’art. 11 della legge cost. n. 3/2001. Il ricorso era il n. 19 del 2008.

La decisione della Corte

Con sentenza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che le norme impugnate riguardassero l’organizzazione degli uffici statali e il welfare del personale militare, materia riservata allo Stato, e non la disciplina generale degli asili nido. Il giudice redattore è stato Alfio Finocchiaro.

Il principio

Le norme che disciplinano servizi sociali interni all’Amministrazione della difesa — come gli asili nido per il personale militare — rientrano nell’organizzazione delle strutture statali, materia di competenza esclusiva dello Stato, e non violano la competenza regionale concorrente in materia di istruzione.

Domande e risposte

Chi poteva accedere agli asili nido del Ministero della Difesa istituiti dalla finanziaria 2008?

I commi 458-460 prevedevano che gli asili nido potessero essere frequentati anche da minori figli di dipendenti non appartenenti all’Amministrazione della difesa, quindi non solo dai figli del personale militare.

Perché la Regione Veneto si era opposta a queste norme?

La Regione riteneva che istituire asili nido e disciplinarne il funzionamento spettasse alle Regioni, trattandosi di materia riconducibile all’istruzione o alla tutela del lavoro, entrambe di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.

Come ha risposto la Corte all’argomento regionale?

La Corte ha distinto tra la disciplina generale degli asili nido — affidata alle Regioni — e l’organizzazione interna di servizi per il personale di un’amministrazione statale, che rientra nell’organizzazione degli uffici statali di esclusiva competenza legislativa dello Stato.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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