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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 51/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 72 del Codice dei beni culturali nella parte in cui non prevedeva la certificazione, a domanda, dell’ingresso in Italia di alcune categorie di opere, sollevata dal TAR del Lazio.

Di cosa si tratta

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) disciplina la circolazione internazionale delle opere d’arte. Il TAR del Lazio, in una causa tra una società e il Ministero della cultura, ha dubitato della legittimità di alcune disposizioni che regolano l’attestazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle cose di interesse artistico. Il problema riguardava la mancata previsione di una certificazione, su domanda dell’interessato, dell’ingresso di determinate categorie di opere: una lacuna che incideva sulla libertà di circolazione dei beni e sulla certezza dei rapporti per chi importa opere d’arte. La Corte ha accolto la censura sull’art. 72, comma 1, dichiarandolo illegittimo e, in via consequenziale, ne ha esteso la portata; ha invece dichiarato inammissibili le altre questioni.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 65, commi 3, lettera a), 4 e 4-bis, 68, 70 e 72 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevedeva la certificazione, a domanda, dell’ingresso in Italia delle cose di cui all’art. 65, comma 4, lettera b); in via consequenziale ha esteso l’illegittimità alla lettera a) del medesimo comma. Ha invece dichiarato inammissibili le altre questioni.

Il principio

La disciplina dei beni culturali deve garantire, a domanda, la certificazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle opere: la sua mancanza costituiva una lacuna illegittima, ora colmata.

Domande e risposte

Cosa cambia per chi importa opere d’arte in Italia?

Può ora ottenere, su domanda, la certificazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle opere indicate dalla norma, con maggiore certezza dei rapporti.

Cos’è l’illegittimità ‘in via consequenziale’?

È l’estensione dell’incostituzionalità ad altre parti della stessa norma strettamente connesse, prevista dalla legge sul funzionamento della Corte.

Tutte le censure sono state accolte?

No. La Corte ha accolto quella sull’art. 72, comma 1, e dichiarato inammissibili le altre.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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