Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara incostituzionale l’art. 27 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 4/2005, che consentiva ai Comuni di esentare dall’ICI i consorzi di sviluppo industriale. L’ICI è un tributo erariale disciplinato dalla legge statale: la Regione non può introdurre esenzioni non previste dalla legge nazionale, neppure con lo statuto speciale.

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva previsto che i Comuni potessero esentare dall’ICI i Consorzi di sviluppo industriale e l’EZIT per le aree destinate ad insediamenti produttivi. Il Governo impugnava la norma sostenendo che l’ICI fosse un tributo erariale e che la disciplina delle esenzioni spettasse esclusivamente allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27 della legge Regione FVG n. 4/2005 in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e), Cost. e agli artt. 4-7 della legge cost. n. 1/1963 (Statuto speciale FVG). Giudizio in via principale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27. L’ICI è un tributo erariale la cui disciplina — comprese le esenzioni — spetta in via esclusiva al legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. La competenza legislativa primaria della Regione sull’ordinamento degli enti locali non comprende la facoltà di introdurre esenzioni da tributi statali. Neppure le norme statutarie speciali invocate dalla Regione attribuiscono tale competenza.

Il principio

Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono istituire esenzioni da tributi erariali (come l’ICI) non previste dalla legge statale, poiché la disciplina dei tributi esistenti di natura erariale appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Domande e risposte

L’ICI era davvero un tributo erariale?

Sì: sebbene riscossa dai Comuni, l’ICI era istituita e disciplinata dalla legge statale (d.lgs. n. 504/1992). La sua natura erariale implica che solo il legislatore statale possa modificarne i presupposti, le aliquote e le esenzioni.

Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia fiscale?

Sì, ma nei limiti fissati dallo statuto speciale: il FVG ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e può istituire tributi “propri” della Regione. Non può però legiferare su tributi erariali statali, come confermato dalla Corte in questa sentenza.

Con l’IMU le cose sono cambiate?

L’IMU (introdotta dal 2012) ha sostituito l’ICI. Anche l’IMU è un tributo la cui disciplina di base è fissata dalla legge statale, sebbene i Comuni abbiano poteri di variazione delle aliquote entro i margini consentiti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.