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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 76 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), sollevata dal TAR Umbria. Il motivo: la descrizione della fattispecie concreta era insufficiente, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Di cosa si tratta

Un cittadino extracomunitario in situazione di clandestinità, avendo perso il ricorso contro il diniego di regolarizzazione, aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese legali. Il TAR Umbria aveva dubitato che la legge – che riconosce il beneficio solo allo straniero regolarmente soggiornante – fosse conforme alla Costituzione, escludendo gli irregolari anche per liti di vitale importanza come la regolarizzazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero clandestino che impugni il diniego di regolarizzazione. Parametri invocati: artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (uguaglianza, diritto di difesa, tutela giurisdizionale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il provvedimento di rimessione descriveva in modo insufficiente la fattispecie concreta: affermava genericamente che il ricorrente versava in condizioni economiche disagiate, ma non specificava se possedesse i requisiti di reddito richiesti dalla legge per l’accesso al beneficio. Senza questa verifica la Corte non poteva controllare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Il principio

Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve fornire una motivazione autosufficiente che consenta alla Corte di verificare la rilevanza nel giudizio a quo. La mancanza di tale descrizione – anche solo su un presupposto di fatto come il reddito dell’istante – determina la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis: ordinanze n. 365 e n. 251 del 2005).

Domande e risposte

Uno straniero irregolare può accedere al patrocinio a spese dello Stato in Italia?

In linea generale, la legge del 2002 riserva il beneficio al cittadino italiano e allo straniero regolarmente soggiornante. La questione se tale esclusione violi la Costituzione è rimasta aperta in questo procedimento per un difetto formale dell’ordinanza di rimessione.

Cosa si intende per «manifesta inammissibilità»?

La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte, in camera di consiglio e senza udienza pubblica, rigetta immediatamente una questione per vizi formali evidenti – nella specie, la motivazione carente sulla rilevanza – senza entrare nel merito della costituzionalità della norma.

Perché è importante la descrizione della fattispecie concreta?

La Corte può pronunciarsi solo su questioni rilevanti per la decisione del caso concreto. Se il rimettente non chiarisce quali siano i fatti del giudizio, la Corte non è in grado di accertare se la norma debba essere applicata; di conseguenza non può nemmeno valutarne la legittimità costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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