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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Siciliana contro le norme del decreto-legge n. 93/2008 che abolivano l’ICI sull’abitazione principale, finanziando la misura con una riduzione di fondi già assegnati alla Regione. La Corte ha ritenuto che le norme censurate non incidessero su materie rientranti nelle attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione, escludendo così la violazione dello Statuto speciale siciliano.
Di cosa si tratta
Nel 2008 il Governo ha approvato con decreto-legge (n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008) l’abolizione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per finanziare questa misura, il decreto ha previsto la riduzione di alcuni fondi già destinati alla Regione Siciliana, tra cui contributi per l’indennizzo dei danni da peronospora all’agricoltura. La Regione ha impugnato davanti alla Corte le disposizioni che riducevano le sue risorse, sostenendo che incidessero su materie di sua competenza esclusiva.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Siciliana ha impugnato in via principale l’art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b), n. 14), e 12 del d.l. n. 93/2008, nonché l’elenco n. 1 allegato, lamentando la violazione dell’art. 21, terzo comma, dello Statuto speciale siciliano e delle correlative norme di attuazione. Secondo la Regione, le disposizioni riguardavano materie rientranti nelle sue attribuzioni «proprie e peculiari» e avrebbero richiesto la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Ha chiarito che le norme censurate non riguardavano materie rientranti nella sfera di attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione Siciliana, con la conseguenza che per la loro approvazione non era richiesta la partecipazione necessaria del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri. La riduzione dei fondi destinati agli agricoltori danneggiati dalla peronospora, in particolare, non costituiva una indebita ablazione di risorse già nella disponibilità della Regione.
Il principio
L’obbligo di coinvolgimento del Presidente della Regione Siciliana nei procedimenti del Consiglio dei Ministri sussiste soltanto quando lo Stato legifera su materie rientranti nelle attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione ai sensi dell’art. 21, terzo comma, dello Statuto speciale: la semplice incidenza economica di una norma statale sulle finanze regionali non è di per sé sufficiente a integrare tale requisito.
Domande e risposte
Perché la Regione Siciliana aveva uno statuto speciale rilevante in questo caso?
La Sicilia è una regione a statuto speciale e il suo Statuto (r.d.lgs. n. 455/1946) prevede che, quando il Consiglio dei Ministri delibera su materie di specifica competenza regionale, il Presidente della Regione partecipa alla riunione. La Regione sosteneva che la riduzione dei propri fondi toccasse proprio queste materie.
In cosa consisteva la riduzione di fondi contestata?
Il d.l. 93/2008 aveva previsto, tra l’altro, la riduzione dell’intero importo di 1.363,5 milioni di euro già stanziato per l’anno 2008 e destinato alla Regione Siciliana, nonché il taglio di altri trasferimenti, inclusi quelli per i danni da peronospora in agricoltura.
Quale è la differenza tra competenza «propria e peculiare» e semplice interesse economico?
Una materia è «propria e peculiare» della Regione Siciliana quando lo Statuto speciale le attribuisce potestà legislativa esclusiva. Il mero interesse economico regionale a ricevere certi fondi statali non trasforma la materia in una competenza esclusiva che attivi l’obbligo di partecipazione regionale al Consiglio dei Ministri.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, quadro costituzionale di riferimento per le autonomie speciali
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, rilevante per i trasferimenti di risorse contestati
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