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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati contro il Tribunale dei Ministri di Firenze e il Tribunale di Livorno. La Corte ha dichiarato che non spettava ai giudici ordinari trasmettere direttamente gli atti alla Procura della Repubblica senza prima darne comunicazione al Presidente della Camera, ogniqualvolta il fatto risultasse potenzialmente riconducibile a un reato ministeriale commesso da un deputato, anche se i giudici ritenevano trattarsi di reato comune.

Di cosa si tratta

Il procedimento penale riguardava l’allora Ministro Altero Matteoli, imputato di reati (rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale). Il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, ritenendo i reati non ministeriali, e aveva trasmesso direttamente gli atti alla Procura della Repubblica ordinaria, senza investire la Camera dei deputati. La Camera ha sollevato conflitto di attribuzioni, sostenendo che la trasmissione diretta alla Procura le impediva di esercitare le proprie prerogative costituzionali in materia.

La questione di legittimità costituzionale

La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro il Tribunale dei Ministri di Firenze e il Tribunale di Livorno (sezione distaccata di Cecina), contestando la trasmissione diretta degli atti all’autorità giudiziaria ordinaria senza previa comunicazione ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1/1989. Il parametro è l’art. 96 della Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 1/1989, che subordina il giudizio dei reati ministeriali all’autorizzazione parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava al Tribunale dei Ministri di Firenze omettere la comunicazione alla Camera dei deputati ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1/1989, né spettava al Tribunale di Livorno affermare l’insussistenza dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione a procedere. Ha chiarito che l’obbligo di rimessione alla sede parlamentare sussiste in tutti i casi diversi dalla vera e propria archiviazione, inclusa l’ipotesi in cui il giudice ritenga il fatto configurare un reato comune anziché ministeriale.

Il principio

Quando il Collegio per i reati ministeriali ritiene che il fatto non integri un reato ministeriale ma un reato comune, non può trasmettere direttamente gli atti alla Procura della Repubblica: deve invece inviare comunicazione al Presidente della Camera competente, affinché il Parlamento possa esercitare le proprie valutazioni. Solo l’archiviazione vera e propria (che esclude qualsiasi seguito procedimentale) esonera dall’obbligo di coinvolgimento parlamentare.

Domande e risposte

Cos’è il «Tribunale dei Ministri» e come funziona?

Il Tribunale dei Ministri (Collegio per i reati ministeriali) è un organo costituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello competente per territorio. È istituito dalla legge costituzionale n. 1/1989 per giudicare i reati commessi dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione della Camera competente.

Perché è necessaria l’autorizzazione parlamentare per processare un Ministro?

L’art. 96 Cost. prevede che i Ministri, anche cessati dalla carica, siano giudicati per i reati ministeriali dalla giurisdizione ordinaria, ma solo previo assenso della Camera competente. Questa garanzia tutela l’esercizio delle funzioni governative da possibili interferenze giudiziarie e consente al Parlamento di valutare se il fatto abbia carattere ministeriale.

Cosa cambia dopo questa sentenza per i procedimenti a carico di Ministri?

I giudici non possono più «scavalcare» la Camera trasmettendo direttamente gli atti alla Procura ordinaria, anche quando ritengano il reato non ministeriale. La rimessione al Parlamento è obbligatoria ogni volta che non si tratti di vera e propria archiviazione, lasciando alla Camera la valutazione sul seguito da dare alla vicenda.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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