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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale – nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere – ritenendo che la situazione processuale dell’udienza preliminare sia strutturalmente diversa da quella dibattimentale e giustifichi una disciplina differenziata.
Di cosa si tratta
La legge n. 46/2006 aveva limitato il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, anche sostituendo l’art. 428 c.p.p. in modo da escludere l’appello contro le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare. Precedenti sentenze della Corte (nn. 26 e 320 del 2007) avevano già dichiarato incostituzionali le limitazioni all’appello del PM contro proscioglimenti dibattimentali. I giudici rimettenti sostenevano che la stessa ratio dovesse valere per le sentenze di non luogo a procedere.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Brescia e la Corte militare d’appello di Verona hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p. (come sostituito dall’art. 4 della legge n. 46/2006), nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di non luogo a procedere, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Ha ritenuto che l’udienza preliminare abbia carattere essenzialmente cartolare e preliminare, strutturalmente diverso dal dibattimento: in essa non si svolge la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Di conseguenza, la situazione processuale è eterogenea rispetto a quella che aveva indotto la Corte a censurare le limitazioni all’appello nelle sentenze di proscioglimento dibattimentale, e la differenziazione normativa risulta costituzionalmente giustificata.
Il principio
La parità tra le parti processuali sancita dall’art. 111, secondo comma, Cost. non impone un regime identico di appello in tutte le fasi del processo penale: la struttura essenzialmente cartolare e non contraddittoria dell’udienza preliminare giustifica una disciplina dell’appello del PM differente rispetto a quella prevista per il giudizio dibattimentale.
Domande e risposte
Cos’è la sentenza di non luogo a procedere e come si differenzia dal proscioglimento dibattimentale?
La sentenza di non luogo a procedere è emessa dal GUP all’esito dell’udienza preliminare, quando il giudice ritiene che gli elementi raccolti non siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il proscioglimento dibattimentale, invece, avviene al termine del processo vero e proprio, dopo la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.
Perché la Corte aveva già censurato la legge n. 46/2006 per i proscioglimenti dibattimentali?
Le sentenze nn. 26 e 320 del 2007 avevano dichiarato incostituzionali le limitazioni all’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento emesse all’esito del dibattimento (art. 593 c.p.p.) e del giudizio abbreviato (art. 443 c.p.p.), per contrasto con il principio di parità delle parti. In quei casi l’asimmetria non era giustificata da differenze strutturali del rito.
Cosa può fare il PM se non può appellare il non luogo a procedere?
Il PM può chiedere, ai sensi dell’art. 434 c.p.p., la revoca della sentenza di non luogo a procedere qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova. Questa facoltà è stata ritenuta dalla Corte idonea a garantire comunque l’esercizio dell’azione penale.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e parità tra le parti, parametro centrale della questione
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, invocato dai giudici rimettenti
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, a fondamento della censura di disparità di trattamento
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